Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nella scia degli altri provvedimenti per affrontare l’emergenza economico/sociale a seguito del blocco totale disposto per il coronavirus, reca nuove disposizioni, ne riprende e ne modifica altre già in vigore, con il medesimo obiettivo di sostenere la liquidità di imprese e famiglie, duramente colpite nel periodo di emergenza.
Fra i tanti provvedimenti, viene riproposta una ancora più lunga proroga del pagamento delle rate della cosiddetta “pace fiscale” (Rottamazione-ter, e “Saldo e stralcio”). Il primo differimento dei termini di pagamento delle rate della definizione agevolata, è stato previsto al 31 maggio 2020 dall’articolo 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). La nuova disposizione del decreto “Rilancio” (art. 154) introduce una serie di modifiche all’art. 68 del citato decreto “Cura Italia” stabilendo, tra le altre, un nuovo differimento dal 31 maggio al 10 dicembre 2020 (senza interessi e sanzioni) dei termini di pagamento delle rate. L’articolo 154 alla lettera b) stabilisce inoltre, che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché di cinque rate anche non consecutive. Proroga rottamazione ter: nuove date Con riferimento alla cosiddetta “pace fiscale”, la lett. c) dell’ articolo 154 del decreto “Rilancio”, ha sostituito il comma 3 dell’art. 68 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), e di conseguenza, consente che il versamento di tutte le rate delle definizioni agevolate in scadenza nell’anno in corso, possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene anche fatta una importante precisazione ovvero, che tale a tale ultimo termine, non si applica la prevista tolleranza di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018. Si vuole garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Risulta anche interessante la disposizione della lettera d) dell’art. 154 che sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto. In pratica i debitori decaduti nel 2019, potranno dilazionare il debito ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 Va ricordato che in caso di versamento effettuato oltre il termine del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà, e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Le rate della rottamazione ter Entrando nel dettaglio dei versamenti, chi ha presentato la domanda di adesione alle rottamazione entro il 30 aprile 2019, ha avuto la prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché sabato. Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Chi invece è rientrato in modo automatico nella “rottamazione-ter” ha avuto la prima e la seconda rata, scadute il 30 novembre, e le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020. Chi infine ha presentato la domanda entro il 31 luglio 2019, a seconda della scelta effettuata, il debito poteva essere estinto in un’unica soluzione (con scadenza al 30 novembre 2019), oppure con un piano di dilazione che prevede fino ad un massimo di 17 rate consecutive di cui la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019, pari al 20% delle somme complessivamente dovute, e le restanti 16, di pari importo, da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Il piano poteva prevedere anche un massimo di 9 rate consecutive di pari importo, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultavano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso la prima rata del piano, è scaduta il 30 novembre 2019, le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e del 2021. Saldo e stralcio: le rate in scadenza Il decreto “Rilancio” è intervenuto anche sulla disciplina del “Saldo e stralcio” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020. Si ricorda che il saldo e stralcio ha previsto una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti (persone fisiche) in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del decreto “Rilancio”, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore effettuerà il versamento integrale delle stesse entro il 10 dicembre 2020. Come per la rottamazione, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018. Il versamento effettuato oltre il termine del 10 dicembre 2020, determinerà la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente. Per quanto riguarda le scadenze del saldo e stralcio, la prima o unica rata è scaduta il 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre perché sabato. Se si è optato per il pagamento rateale, le successive quattro rate sono così suddivise: · 20% con scadenza il 31 marzo 2020; · 15% con scadenza il 31 luglio 2020; · 15% con scadenza il 31 marzo 2021; · il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
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In breve le novità fiscali previste dal decreto Rilancio, in GU n. 128 del 19 maggio 2020.
Il decreto appena approvato introduce un indennizzo per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dall’emergenza Covid-19.
Il contributo sarà calcolato in percentuale, dal 20 al 10%, in base al totale di ricavi e compensi. Beneficiari sono imprese e professionisti, con fatturato fino a 5 milioni di euro, che hanno subito perdite pari almeno a due terzi di fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti sopra descritti. E’ previsto comunque un importo minimo da ricevere: 1.000 euro per ditte individuali, 2.000 per gli altri soggetti. Al fine di ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio approvato il 13 maggio 2020, gli interessati devono presentare domanda attestando i requisiti richiesti. La domanda andrà presentata in modalità telematica ed ha un intervallo di tempo pari a 60 a partire dalla data in cui verrà disposta dall’Agenzia delle Entrate, allegando, ove richiesto, un’autocertificazione di regolarità antimafia. L’accredito sarà fatto direttamente da Agenzia delle entrate sul c/c dell’interessato, in seguito saranno fatti controlli, in caso di non spettanza l’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% ed interessi. L’INAIL e l’ISS hanno predisposto delle linee guida per la riapertura dei ristoranti.
Nel documento del 12 maggio 2020, oltre al distanziamento dei tavoli (non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.), le raccomandazioni a:
Il decreto Rilancio rivede il bonus per le sanificazioni.
Nell’elenco delle spese per le quali si potrà accedere al credito d’imposta del 60% rientrano mascherine, DPI (come anche pannelli divisori) e prodotti detergenti e disinfettanti. L’ammontare del bonus sale al 60%, ed entro il limite massimo della spesa sostenute nel 2020 a 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito è riconosciuto in seguito a spese per:
Impresa SIcura è il bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’intervento punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale. Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. A chi è rivolto? Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:
Cosa finanzia? Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di:
Per ulteriori informazioni:
Fase 2, nuova autocertificazione. Come è successo per le fasi precedenti per gli spostamenti è necessario compilare una dichiarazione che comunque è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. Nel nuovo modulo il cittadino deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che regionali. Sono quindi riportati le quattro motivazioni che possono determinare lo spostamento:
Di seguito riportato elenco delle attività cui sarà concesso dal decreto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 26 aprile 2020 di riaprire a partire dal 4 maggio. Le altre attività seguiranno un calendario di riapertura diverso:
Per ulteriori informazioni:
Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso del question time del 22 aprile 2020, ha anticipato alcuni punti del nuovo decreto di aprile, che vedrà la luce (forse) i primi di maggio.
Si va dai finanziamenti a fondo perduto, al bonus bollette e alla proroga del credito d’imposta sugli affitti, alla conferma del bonus partite Iva. Nei finanziamenti a fondo perduto dovrebbero essere comprese le imprese con meno di 10 dipendenti. Il finanziamento sarebbe pari a 2.500 euro circa per soggetto richiedente e si affiancherebbe ai prestiti a garanzia statale. Anche le rate Invitalia possono essere sospese.
Gli interessati devono presentare apposita domanda, secondo quanto previsto per gli istituti di credito dal Decreto Cura Italia. Le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo Pec di Invitalia, unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesta: "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19”. Il prossimo 4 maggio partirà l’annunciata Fase 2 dell’emergenza corona virus.
Per essere in regola bisognerà: sanificare la sede di lavoro ed esporre l’informativa anti-contagio per i lavoratori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 149 del 20 aprile 2020, illustra quali saranno i controlli che saranno effettuati nella Fase 2:
L’Agenzia delle entrate, in data 13 aprile 2020, ha pubblicato la circolare 9/E esponendo alcuni chiarimenti riguardo il recente decreto liquidità. La verifica della riduzione del fatturato (33% o 50% a seconda dei casi previsti) per sospendere i versamenti di aprile e maggio dovrà essere effettuata separatamente per i versamenti di IVA, ritenute e contributi in scadenza nei mesi indicati. Si terrà conto della differenza registrata confrontando i mesi di marzo ed aprile del 2019 rispetto al 2020; il fatturato da considerare è quello inserito nella liquidazione periodica del mese, compresi i corrispettivi relativi ad operazioni non rilevanti ai fini IVA. La data da considerare è quella di effettuazione dell’operazione. Per ulteriori informazioni
Prestiti alle imprese con garanzia al 100% fino a 25.000 euro: Dal 14 aprile 2020 è possibile scaricare ed inviare il modulo in pdf per la richiesta di garanzia totale per i prestiti fino a 25.000 euro. Il beneficiario dovrà compilare e trasmettere il modello tramite mail alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per il finanziamento. L’importo del prestito erogato non sarà pari a 25.000 euro per tutti ma sarà calcolato in base al fatturato del soggetto richiedente. L’accesso alla garanzia del 100% è previsto esclusivamente per i finanziamenti richiesti da PMI e professionisti di importo non superiore al 25% dei ricavi di cui all’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio. Basta un’autocertificazione per le nuove imprese (costituite dopo il 1° gennaio 2019). La garanzia al 100% potrà essere richiesta per finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro e comunque entro il 25% del fatturato di cui all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. L’importo del prestito riconosciuto e coperto dal Fondo di Garanzia per le PMI sarà calcolato in base ai ricavi relativi all’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio depositato. La somma piena sarà quindi garantita esclusivamente ad imprese e professionisti con fatturati pari almeno a 100.000 euro. In sede di compilazione del modulo da inviare alla banca, il richiedente dovrà indicare, tra gli altri dati:
Per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 sarà invece necessario attestare i ricavi conseguiti mediante autocertificazione ovvero altra documentazione idonea. Bisognerà altesì certificare che l’attività d’impresa esercitata è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Per ulteriori informazioni
Il maxi emendamento al decreto cura Italia corregge la discrepanza relativa al credito d’imposta sugli affitti: si aggiunge un comma all’articolo 65 del decreto prevedendo espressamente che la sopravvenienza derivante dal credito d’imposta per le locazioni dei negozi e botteghe non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Riguardo la sospensione delle attività disposte dal decreto sull’emergenza sanitaria, le imprese che non rispettano la regola sono punite con una sanzione amministrativa variabile da 400 euro fino a 3.000 euro, e dalla chiusura immediata per 5 giorni. In caso di reiterazione della violazione la sanzione raddoppia la chiusura arriva a 30 giorni. Per ulteriori informazioni:
Il decreto Cura Italia prevede un allungamento del termine di tolleranza dalla scadenza delle polizze assicurative auto. Il periodo consueto di 15 giorni previsto per il rinnovo della polizza è portato a 30 giorni. La proroga riguarda solo le polizze in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. Per ulteriori informazioni:
Il decreto cura Italia ha previsto un credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione negozi e botteghe categoria C/1. Per poter usufruire della detrazione, ricordiamo attiva dallo scorso 25 marzo e godibile solo in compensazione con F24 telematico, è necessario essere in regola con i pagamenti dei canoni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate. Pertanto, in caso di controllo, sarà necessario esibire il regolare pagamento dei canoni. Per ulteriori informazioni:
E’ ancora presto per il decreto di aprile che integrerà il Cura Italia di marzo. Tra le indiscrezioni si legge:
Per ulteriori informazioni:
Il MEF ha chiarito che il bonus di 600 euro spetta anche ai soci di società di persone o capitali; importante è essere iscritti alle gestioni INPS. Per ulteriori informazioni:
Credito di imposta pari al 60% dell’affitto: chi può richiederlo Il credito di imposta del 60% introdotto dal decreto verrà riconosciuto a tutti i soggetti – piccoli imprenditori e non – che al momento sono stati costretti a sospendere le loro attività per via dello stato di emergenza sanitaria e che, nonostante ciò, sono tenuti a corrispondere l’affitto dei locali. Il Governo, quindi, ha deciso di non sospendere il pagamento dei canoni di locazione. Per andare allora incontro a chi si ritroverà a fare i conti con una forte e inevitabile crisi della produzione e delle vendite, nel decreto “Cura Italia” è stato inserito tale credito di imposta, pari al 60% del canone di affitto. Gli immobili che danno diritto allo sconto fiscale sono tutti quelli rientranti nella categoria catastale C/1 (ovvero negozi e botteghe), mentre il credito di imposta non si applica alle attività elencate agli allegati 1 e 2 del decreto 11 marzo 2020. Credito di imposta per i negozi: come funziona A tutti i negozi e le botteghe che sono rimasti e rimarranno chiusi durante il lockdown, dunque, verrà data la possibilità di richiedere ed utilizzare tale credito di imposta al momento del pagamento dell’F24. Il credito pari al 60% del canone di affitto pagato può essere riconosciuto solo in compensazione dall’Amministrazione Finanziaria e a tutti gli imprenditori che non stanno lavorando (sono esclusi, pertanto, tutti quelli che continuano ad essere aperti perché assicurano beni o servizi di prima necessità). Per ulteriori informazioni:
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