l decreto Sostegni ter (dl n. 4 del 27 gennaio 2022 – GU n. 21 del 27 gennaio 2022) stanzia 40 milioni di euro da erogare sotto forma di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.
Si tratta di imprese che operano:
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Il superbonus 110 spetta anche per gli interventi di sostituzione integrale della facciata continua, così si legge nell’interpello n. 61/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
A parere dell’Agenzia, è possibile fruire del superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della facciata continua, visto che l’intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione a patto che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e sussistano i requisiti previsti dal dm 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. Resto al Sud esteso anche alle attività commerciali e alle isole minori del Centro-Nord. Sono queste le due novità che rafforzano ulteriormente l’incentivo per gli imprenditori under 56, già attivo nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro Italia colpite dei terremoti del 2016 e 2017. Il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini geografici, è stabilito dall’articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 (legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121). L’apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi professionisti. Per ulteriori informazioni:
Con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l'INPS fornisce indicazioni sull'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178). INCENTIVO
REQUISITI
Per ulteriori informazioni
Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore un cambiamento non da poco nei pagamenti in contati: scatta, infatti, il nuovo limite a 1.000 euro.
Dal prossimo anno si dovranno seguire nuove regole e per chi non si attiene al nuovo limite il rischio è di incorrere in sanzioni salate. Cosa cambia dal punto di vista pratico? Dal 2022 saranno consentiti pagamenti in contanti solo fino a 999,99 euro a un’altra persona o azienda. Per i pagamenti oltre questo importo bisogna usare strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, bancomat, carta di credito o debito. Nel testo della Legge di Bilancio 2022 vengono previsti tre mesi in più per la maternità di lavoratrici autonome e libere professioniste.
Potranno beneficiarne le lavoratrici autonome e professioniste che, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, abbiano percepito un reddito inferiore a 8.145 euro. Sul congedo di maternità sono diverse le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, tra cui quella dei tre mesi in più per le lavoratrici autonome entro determinati limiti di reddito. Vediamo insieme quali sono i principali aggiornamenti alla disciplina del congedo parentale. Nella Legge di Bilancio 2022 si disporranno tre mesi in più di congedo maternità per le lavoratrici autonome e professioniste. Il che equivale a dire che l’indennità di maternità, attualmente erogato per cinque mesi, si percepirà per un periodo più lungo, ma in presenza di alcuni requisiti di reddito. Congedo di maternità per libere professioniste, quanti mesi dura?Per le lavoratrici autonome i tre mesi di congedo maternità extra previsti dalla legge di Bilancio 2022 vanno a sommarsi ai cinque mesi già previsti; il periodo può essere fruito prima o dopo la data del parto. In caso di adozione o affidamento i 5 mesi decorrono dal momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido. L’indennità prevista è dell’80% del reddito da lavoro. Per beneficiare dell’indennità di maternità extra della durata di tre mesi, le lavoratrici autonome devono aver percepito reddito inferiore agli 8145 euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità. Tale livello di reddito verrà aggiustato di anno in anno a seconda delle valutazioni Istat. Per percepire i tre mesi di congedo di maternità aggiuntivi occorre poi che le lavoratrici autonome siano iscritte ad una gestione Inps o alle casse professionali. Il congedo di maternità per autonome e professioniste si rivolge alle categorie elencate negli articoli 64, 66 e 70 del Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare:
Nuova proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle Srl e delle cooperative. Il D.L. n. 118 del 2021, modificato durante l’iter di conversione in Parlamento, fa slittare l’obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e quindi nel 2023. Con questo ulteriore differimento si dà attuazione ad un sostanziale allineamento di questa nomina con la decorrenza di altri strumenti di allerta, prevista a partire dalla fine del 2023. Quali sono gli impatti per le società che hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito?
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata prevista l’introduzione del sistema di allerta, un complesso di disposizioni ritenute necessarie a prevenire le situazioni di difficoltà e a conservare la continuità aziendale delle imprese. Per questo sistema è previsto l’utilizzo di diversi strumenti che avranno il fine comune di intercettare sintomi di difficoltà economica delle imprese. Tra questi strumenti sono previsti, ad esempio, indicatori ed indici di varia natura e l’introduzione di nuovi obblighi a carico delle società. L’art. 379 del Codice della crisi (D.Lgs. n. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi, ha previsto l’attuale versione dell’art. 2477 del codice civile dove si introduce l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società a responsabilità limitata e delle cooperative che, nei due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio; b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni; c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. L’organo di controllo, una volta nominato, è chiamato a verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito: - all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa; - all’esistenza dell’equilibrio economico-finanziario; - alla stima del prevedibile andamento della gestione. Accertate eventuali criticità in merito, l’organo di controllo è chiamato ad adempimenti che hanno lo scopo del superamento dell’eventuale crisi della società, attraverso l’adozione di iniziative finalizzate all’emersione tempestiva delle problematiche indicate e alla prevenzione dell’insorgenza di uno stato di insolvenza Gli organi di controllo già nominatiIn passato, considerati i termini fissati per la nomina degli organi di controllo, alcune società hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito. Sulle possibilità di interruzione anticipata dell’incarico di organi già nominati, con il documento pubblicato il 15 ottobre 2020, dal titolo “Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, la Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si sono espressi manifestando perplessità sulla possibilità di revoca da parte della società dei revisori legali già nominati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di chiarimenti, si è espresso affermando che la norma indica un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo. Aver provveduto anticipatamente risulta essere perfettamente compatibile con la disposizione normativa e non può portare ad un’interpretazione che faccia venir meno tale obbligo una volta assolto, solo perché il termine è stato differito. La Legge di Bilancio 2022 nella sua versione proroga i vari bonus ristrutturazione, ecobonus e bonus facciate.
Rispetto alla bozza, finora in circolazione, dovrebbero essere confermati, per tutti i bonus casa, la cessione del credito e lo sconto in fattura. Attualmente il rinnovo della duplice opzione, alternativa all’utilizzo in detrazione dei bonus edilizi, è confermata soltanto per il superbonus del 110%. Il regime forfettario continuerà ad esistere anche nel 2022. Nel progetto di riforma fiscale non si parla di cambiamenti sostanziali.
Probabilmente verranno ritoccati i coefficienti di redditività, ma in generale sarà però confermato anche nel nuovo anno.
Dal 06/08/2021 il Green Pass è obbligatorio in Italia per accedere a una serie di luoghi a rischio assembramento, dove bisogna averlo con sé in formato cartaceo o digitale.
Dove Serve? Bar e Ristoranti al chiuso, cinema, teatri, musei, tutti gli spettacoli al chiuso, eventi e competizioni sportive, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere e termali, sagre, fiere, convegni, parchi tematici, centri culturali, sociali o ricreativi (eccetto centri educativi per l'infanzia), sale da gioco, sale scommesse, bingo e casinò, concorsi pubblici. A chi non è richiesto? Non è richiesto ai bambini sotto i 12 anni. Per i soggetti esenti su base di idonea certificazione medica, verrà creata un'apposita Certificazione Digitale. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. L’Inps, nel messaggio n. 2434/2021, chiarisce che la decontribuzione Sud intera nel 2021 trova applicazione per l’intero anno, e quindi si applica anche su tredicesime e quattordicesime (e altre eventuali mensilità aggiuntiva), a prescindere dalla competenza temporale della maturazione.
E’ stato rinnovato il contratto degli agenti immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso Fiaip con Fisascat-Cisl e Uiltuc.
Il nuovo contratto decorre dal 7 giugno 2021 e scade il 31 dicembre 2023. Sono previsti: nuovi criteri di classificazione del personale, una tantum e nuovi minimi tabellari. Il MEF, con comunicato stampa, ha reso note le deduzioni forfettarie spettanti agli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2020.
Restano invariate rispetto al periodo precedente, e sono le seguenti:
Le semplificazioni sul superbonus 110% introdotte dal Dl n. 77/2021 potrebbero produrre dei “contro-risultati”.
La presentazione della Cila potrebbe trasformarsi in un’autodenuncia della non conformità dell’immobile, con la conseguenza sanzionatoria da parte dell’Amministrazione. L’eventuale perdita del titolo edilizio autorizzativo alla realizzazione dei lavori, o il suo annullamento, fa venir meno la detrazione fiscale. Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015).
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. L’intensità massima dell’aiuto è pari:
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il Governo ha approvato definitivamente venerdì 19 marzo 2021 il Decreto Legge "Sostegni" con misure per complessivi 32 miliardi di euro, in materia di sostegno agli operatori economici e alle famiglie per l'emergenza pandemica da COVID 19.
In particolare, in materia di ammortizzatori sociali e contrasto alla povertà sono previsti:
L'art 6 del decreto prevede innanzitutto un forte rafforzamento degli stanziamenti finanziari per le coperture della Cassa integrazione di circa 5 miliardi per il 2021 mentre all'art. 7 si specifica che:
BLOCCO LICENZIAMENTI Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici è prorogato fino al 30 giugno, per tutti. Da quella data prosegue solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA ovvero piccole imprese terziario e settore agricolo. Si confermano tre possibilità di derogare al divieto che sono:
NASPI All'art. 10 iI decreto prevede che i trattamenti di disoccupazione siano concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 12 2021 senza l'applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. È stato approvato dal Consiglio dei ministri l’attesissimo decreto Sostegni, nel quale è stato incluso, come avevamo anticipato, lo stralcio dei debiti presso l’agente della riscossione di importo fino a 5.000 euro. Ci sono state però due sorprese: la prima relativa al periodo di affidamento dei carichi, che è stato ridotto di cinque anni (si era parlato di carichi affidati fino al 31 dicembre 2015, e invece la norma riguarda solo i carichi affidati fino al 31 dicembre 2010), la seconda relativa ai debitori che si vedranno annullati i carichi fino a 5.000 euro, che saranno solo quelli che hanno conseguito nel 2019 un reddito inferiore a 30.000 euro. 1) Come funziona Lo stralcio, ovvero la cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, riguarda i carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni. Al fine di verificare se un carico rientra o meno nella previsione del decreto, si deve tenere presente che: - il carico comprende sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; - si deve intendere correttamente il significato della parola carico, che si identifica con la partita di ruolo, ossia l’unità non frazionabile che compone il ruolo stesso, e che deriva da un singolo procedimento di controllo dell’Ufficio. La partita può essere, quindi, solo una parte dell’importo contenuto nella cartella di pagamento; d’altro canto, la partita è di norma costituita da più articoli di ruolo, corrispondenti a diverse imposte (ad esempio un carico che deriva da un avviso di accertamento che contesta Ires per 4.000, Irap per 1.000 ed Iva per 2.000 non rientra nello stralcio, perché costituisce una singola partita di importo superiore a 5.000 euro); - un valore originariamente superiore a 5.000 euro può essere stato ridotto per i pagamenti già effettuati fino alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (anche con le varie versioni della rottamazione) e rientrare oggi nello stralcio; anzi, la norma precisa che rientra nello stralcio anche se è ancora compreso in un rateizzo da rottamazione in corso, dal quale dovrà evidentemente essere espunto. Sono comunque esclusi dallo stralcio i carichi relativi a:
La principale novità del decreto è che la cancellazione dei debiti non riguarda tutti, ma solo i soggetti con reddito imponibile inferiore a 30.000 euro. La soglia deve essere verificata: - per le persone fisiche, in riferimento all’anno 2019; - per i soggetti diversi, in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Presumibilmente l’introduzione delle soglie di reddito non modificherà le modalità di effettuazione della cancellazione dei ruoli, che avverrà ancora in automatico, come già è stato per la cancellazione ex art. 4 d.l. 119/2018. Comunque, le regole attuative saranno contenute in un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla conversione in legge del decreto Sostegni. 3) Sospensione Dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (con le regole attuative dello stralcio) resta sospesa la riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella disposizione che abbiamo fin qui esaminato. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione relativi a tali carichi. È importante che, nel frattempo, i contribuenti non paghino i debiti che potrebbero rientrare nello stralcio: l’attuale disposizione, infatti, non prevede la restituzione di quanto pagato anteriormente all’annullamento del carico (a differenza dell’omologa norma del d.l. 119/2018, che considerava non ripetibili i versamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge, consentendo di recuperare, anche tramite rimborso, quelli effettuati dopo). Fisco e Tasse
L’art. 1 del DL “Sostegni” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019. Sono esclusi dal contributo
Possono beneficiale del fondo perduto, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019). L’ammontare del contributo è quindi calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019. Tale percentuale è pari al:
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000€ È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a:
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione, una istanza all’Agenzia delle Entrate, indicando la sussistenza dei requisiti richiesti.
Contatta lo Studio Fazio per ottenere maggiori informazioni, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, per il calcolo del fondo perduto e per inoltrare l'istanza Nella risposta n. 171/2021 ad un interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che spetta il superbonus del 110% anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell’unità abitativa oggetto di interventi di riqualificazione energetica.
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