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La Rottamazione-quinquies riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
La norma, invece, esclude dalla nuova "Rottamazione" i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della Rottamazione-quinquies, sono ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute. La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (Dlgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione-quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio. PIANO DEI PAGAMENTI Il contribuente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:
La norma specifica che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. DECADENZA E PERDITA DEI BENEFICI La Rottamazione-quinquies risulterà inefficace, a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:
In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
Per ulteriori informazioni:
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