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Sistema Tessera Sanitaria: dati da inviare entro il 2 febbraio 2026

16/1/2026

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Entro il 2 febbraio vanno inviati i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Il termine è fissato con cadenza annuale il 31 gennaio, ma per la cadenza del fine settimana si slitta al primo giorno utile.

​A stabilire la scadenza è stato il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre scorso che rende operative le disposizioni del decreto adempimenti, adottato nell’ambito della riforma fiscale e riscritto nel corso del 2025.

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Legge di Bilancio 2026: le principali novità per famiglie e imprese

13/1/2026

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1) Fisco e potere d'acquisto delle famiglie
Riduzione IRPEFI commi 3-4 prevedono la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.


Carta “Dedicata a te”
Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (commi 5-6), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.


Premi di produttività e rinnovi contrattuali
​
I commi 8-12 prevedono, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.


Buoni pasto elettronici
L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (comma 14).


Locazioni brevi
Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:
  • il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
  • viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.
Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:
  • l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
  • l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
  • il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.
In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.


Superbonus ed ecobonus.
Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (comma 22). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:
Articolo 14 – Ecobonus
  • l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
  • la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
  • per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.
In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).
Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni
  • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
  • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
  • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).




2) Misure per le imprese
Beni strumentali
I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.
La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:
  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione spetta per investimenti in:
  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
  • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.
Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.
Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.
Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (commi 438-447 e 448-452), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (comma 468).


Criptovalute
Il ddl (comma 28) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.


Assegnazione agevolata di beni ai soci
Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).
La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (commi 35-41).


Contributo banche e assicurazioni
L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (commi 74-75). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l’ambito soggettivo della misura, escludendo dall’aumento i soggetti indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell’extra-imposta derivante dall’aumento dell’aliquota. 


Definizione agevolata cartelle
Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (commi 82-101).


3) Lavoro e previdenza
Incentivi alle assunzioni
I commi 153-155 prevedono stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.


Assegno di inclusione (ADI)
I commi 158-161 estendono il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.


Ape Sociale
Prorogata al 31 dicembre 2026 (commi 162-163).


Ammortizzatori sociali
Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (comma 175), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.


Pensioni minime
Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (comma 179).



4) Famiglia, pari opportunità e welfare
Bonus lavoratrici madri
I commi 206-207 introducono un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.


ISEE e prima casa
I commi 208-209 modificano la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.


Congedi parentali e genitorialità
Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (commi 219-221).


Fondo caregiver e Fondo minori
Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (commi 222-224).


Contributo abitativo
Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (commi 234-235.
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Reddito di libertà
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Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (commi 229-232).

​Per ulteriori informazioni
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Rottamazione Quinquies nella Legge di Bilancio 2026

13/10/2025

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E’ ormai certezza che la rottamazione 5 sarà inserita nella prossima legge di bilancio 2026. Si lavora per un calendario dei pagamenti fino a nove anni divisi in 108 rate. 

Si passa, quindi, dalle 120 rate in dieci anni, a 108 rate in 9 anni. 
​

La nuova definizione dovrebbe prevedere rate tutte uguali, con decadenza a seguito di alcuni mancati pagamenti. 
Si attendono ulteriori novità
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Bonus IRPEF: i lavoratori domestici recuperano in dichiarazione

20/5/2025

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Il nuovo bonus IRPEF introdotto dalla legge di bilancio 2025 sarà riconosciuto anche ai lavoratori domestici.
Questi lavoratori/lavoratrici lo potranno recuperare presentando il modello 730, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025.
Parliamo del bonus extra o dell’ulteriore detrazione spettante in base al reddito percepito. Colf, badanti e baby-sitter erano rimasti esclusi dal taglio del cuneo accordato nel 2024.
​Con la legge di bilancio 2025 viene rivista l’agevolazione e si comprendono i lavoratori domestici anche se con regole differenti.

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Redditi: la detrazione delle spese per intermediazione immobiliare

15/5/2025

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Tra le spese detraibili dal computo dei redditi ci sono quelle di intermediazione immobiliare.
La detrazione delle spese di intermediazione immobiliare spetta per gli immobili acquistati e adibiti ad abitazione principale.
Lo sconto è del 19% della spesa sostenuta: la spesa presa a base del calcolo non può eccedere i 1.000 euro.

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Agricoltura: nuove trasmissioni delle denunce di infortunio

15/5/2025

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Dallo scorso 3 marzo è cambiato il modo di denunciare l’infortunio degli impiegati in agricoltura.
E’ attiva sul portale dell’ENPAIA la nuova funzionalità dedicata all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Fino al 31 ottobre 2025, la denuncia degli eventi infortunistici potrà essere effettuata anche attraverso i canali attualmente utilizzati.
Dal 3 novembre 2025 sarà attiva esclusivamente l’Area Web.

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Artigiani e commercianti: sconto contributi 2025 ai nuovi iscritti

8/5/2025

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La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.c

La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi. 
Sono destinatari dell'agevolazione:
  • Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
  • Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
  • Coadiuvanti e coadiutori familiari.
È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025. 
Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).

Misura, durata e gestione della riduzione contributiva 2025
La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:
  • Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
  • L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).
La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:
  • Cambio d’impresa o di attività;
  • Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
  • Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.
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Nuovo obbligo di Pec per Amministratori di Società

20/3/2025

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A seguito della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato introdotto l’obbligo per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.
Di seguito, si riportano le principali indicazioni operative fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con la circolare del 12 marzo 2025.

SOGGETTI OBBLIGATI
L’obbligo riguarda tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, comprese sia le società di persone che quelle di capitali.
Sono esclusi dall’obbligo gli amministratori di:
  • Società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
  • Società di mutuo soccorso;
  • Consorzi e società consortili.
Rientrano nell’obbligo anche le reti di impresa con soggettività giuridica (sono quindi escluse le reti di impresa senza personalità giuridica cosiddette “reti oggetto”).

DECORRENZA DELL’OBBLIGO
L’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e si applica a:
  • Imprese di nuova costituzione (dal 1° gennaio 2025 in poi);
  • Imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, per le quali il termine di adeguamento è fissato al 30 giugno 2025.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC
Gli amministratori devono dotarsi di un indirizzo PEC personale e comunicarlo al Registro delle Imprese tramite la competente Camera di Commercio.
Non è consentito l’utilizzo della stessa PEC dell’impresa per l’amministratore: ciascun amministratore deve disporre di un indirizzo PEC distinto da quello della società.
Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 che hanno comunicato come indirizzo PEC degli amministratori, lo stesso indirizzo PEC in dotazione alla società, avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare il nuovo indirizzo personale di posta elettronica certificata.
Nel caso in cui un soggetto sia amministratore di più imprese, potrà utilizzare il medesimo indirizzo PEC per ciascuna di esse o, a sua scelta, dotarsi di indirizzi differenti.

AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DELLA PEC
L’obbligo di comunicazione della PEC si applica anche in caso di:
  • Nomina di nuovi amministratori;
  • Rinnovo di amministratori già in carica;
  • Nomina di liquidatori.

SANZIONI PER MANCATO ADEMPIMENTO

La mancata comunicazione della PEC dell’amministratore comporta la sospensione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione o della nomina dell’amministratore stesso.
Inoltre, in caso di inadempienza, si applica la sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, con un’ammenda da 103 euro a 1.032 euro. Qualora la comunicazione avvenga entro 30 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo.
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Scadenze: e-fatture imposta di bollo entro il 28 febbraio

21/2/2025

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Si ricorda la scadenza in atto per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nell’ultimo trimestre 2024: 28 febbraio 2025.

Il versamento andrà effettuato, alternativamente, tramite: modello F24.
Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione telematica via Pec con l’indicazione dell’importo dovuto.
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Rottamazione quinquies: i tempi di approvazione

21/2/2025

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Della rottamazione n. 5 se ne parla da tempo.
Ma quali saranno i tempi di approvazione?
​
  • Le cartelle incluse nella rottamazione quinquies saranno quelle notificate fino al 31 dicembre 2023;
  • il pagamento potrà essere diviso in un massimo di 120 rate.
  • La decadenza avverrà dopo il mancato pagamento di sei rate.

L’approvazione è attesa per la prossima primavera, ma potrebbe essere anticipata grazie all’inserimento del provvedimento in un altro decreto già in discussione.
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Prestazioni sanitarie: anche per il 2025 divieto di utilizzo della fattura elettronica

21/2/2025

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E’ esteso per tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie: la notizia è compresa nel decreto Milleproroghe alla Camera per l’approvazione definitiva.
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CREDITO DI IMPOSTA ZES UNICA

6/2/2025

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DEFINIZIONE DI ZES (ZONA ECONOMICA SPECIALE)
Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attivita’ economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia’ operative e di quelle che si insedieranno puo’ beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita’ di sviluppo d’impresa.
Dal 1° gennaio 2024 e’ istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
BENEFICIARI
Tutte le imprese
(comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)
​
ESCLUSIONI
soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita’ nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali e’ stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.

AGEVOLAZIONE
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (legge di bilancio 2025) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».

INTERVENTI AMMESSI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (la legge di bilancio sembra contenere un errore indicando in modo diverso il periodo ammissibile e non rendendo chiara l’ammissibilità degli investimenti tra il 16 novembre 2024 e il 31 dicembre 2024), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

SPESE AMMISSIBILI
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro
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Legge di Bilancio 2025 in sintesi

6/2/2025

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​La Legge di Bilancio pubblicata nella GU n 305 del 31 dicembre prevede, come ogni anno diverse novità per imprese e famiglie, vediamo una carrellata di cosa contiene:
  • eliminata la possibilità di fruire di incentivi fiscali per l’acquisto e l’installazione delle caldaie a gas. La prima bozza della legge prevedeva una eliminazione graduale dei bonus fiscali per le caldaie a combustibile fossile e per il 2025 eliminava l’incentivo solo per l’installazione. Con l’emendamento approvato si recepisce quanto previsto dalla direttiva Case green eliminando del tutto i benefici fiscali per queste caldaie
  • si prevede l’aumento dal 25 al 30% del limite di detassazione per le mance del personale di bar e ristoranti e aumenta la soglia di reddito al di sotto della quale la detassazione si applica: si passa  da 50 mila e 70 mila euro
  • sulla flat tax il tetto massimo per la permanenza rimane fissato a 85.000 euro, ma il regime forfettario sarà consentito a chi ha redditi da lavoro o da pensione fino a 35.000 euro oggi 30.000. Leggi anche: Regime Forfettario: tetto a 35mila euro per gli altri redditi
  • il taglio annunciato dell’Ires è dal 24% al 20% per le imprese che assumo e che investono. Le imprese per le agevolazioni dovranno rispettare delle condizioni:
    • una quota non inferiore all’80% degli utili di esercizio dovrà essere accantonata;
    • almeno il 30% degli utili accantonati dovrà essere destinato agli investimenti;
    • il numero di unità lavorative non dovrà essere diminuito nel 2025 rispetto alla media del triennio precedente;
    • nuove assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento
    • nessun ricorso alla cassa integrazione. leggi anche: Ires al 20% per le imprese che investono in beni tecnologici
  • bonus elettrodomestici, che non deve essere confuso con il bonus mobili legato alla ristrutturazione della casa. Con il bonus si potrà coprire il 30% del costo dell’elettrodomestico con un limite massimo di 100 euro a famiglia. Leggi anche Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta
  • web tax anche nel 2025 applicata solo alle imprese con fatturato globale non inferiore a 750 milioni di euro.
  • la dotazione della ZES Unica passa a 2,2 miliardi di euro e il Piano Transizione 5.0 sarà rafforzato con un’aliquota superiore per il credito di imposta per gli investimenti superiori a 10 milioni e per quelli per il fotovoltaico. leggi anche: Transizione 5.0: potenziamenti in arrivo, 
  • riaperte le agevolazioni per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci, per la trasformazione in società semplice e per l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale,
  • modifica, da un anno a due anni, del termine per la vendita della ex prima casa che consente di non perdere l’agevolazione prima casa,
  • IVA con l’aliquota ridotta per l’attività sportiva alpinistica,
  • imponibilità per la formazione resa alle agenzie di somministrazione di lavoro.
 
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Legge di Bilancio 2023: Proroga Bonus Mezzogiorno

26/1/2023

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La legge di bilancio per il 2023 proroga per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023, confermandone i contenuti e la disciplina, il credito d’imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno.
 
Il bonus Mezzogiorno concede un vantaggio fiscale in termini di crediti d’imposta destinato alle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi nell’ambito di un progetto di investimento iniziale nelle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Con l’ultima legge di bilancio (art. 1 commi 265-266 della L. 197/2022) è stata prevista una proroga fino al 2023, unitamente alla conferma dei requisiti per poterne fruire.
L’agevolazione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi classificati nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo di Stato patrimoniale. In particolare, si tratta degli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio destinati:
  • alla creazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
 
È importante, dunque, verificare gli aspetti che permettono di rientrare nel bonus Mezzogiorno, soprattutto con riferimento all’inclusione dello stesso in un progetto di investimento iniziale o ampliamento (su tale concetto l’Agenzia ha fornito chiarimenti nella circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 34 e all’ubicazione della struttura produttiva.
 
La misura del credito è così strutturata:
Picture
Per completezza, la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 267-270, L. n. 197/2022) proroga al 2023 anche i seguenti altri crediti per il Mezzogiorno
  • il credito d’imposta per le ZES ex art. 5 comma 2 del DL 91/2017;
  • il credito d’imposta “maggiorato” per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno ex art. 1 comma 185 della L. 178/2020;
  • il credito d’imposta per l’installazione degli impianti di compostaggio ex art. 1 comma 831 della L. 234/2021.
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Pagamenti in contanti: dal 1° gennaio 2023 limite a 5.000€

9/1/2023

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​Per la decima volta in 32 anni cambia la soglia massima per i pagamenti in contanti. Dal 1° gennaio 2023 il limite sale a 5.000 euro, per la precisione a 4.999,99 euro. Si tratta di un notevole ampliamento rispetto al 2022: fino al 31 dicembre infatti il tetto era 1.999,99 euro
 
Il ministero parla di soglia che si applica ai trasferimenti di denaro tra “soggetti diversi”. Con questi termini, il legislatore vuol far riferimento a entità giuridiche distinte
 
La soglia massima per i pagamenti in cash non si può superare per il trasferimento di denaro contante in euro/valuta estera; trasferimento di titoli al portatore in euro/valuta estera e libretti di deposito bancari/postali al portatore. Sono vietati i pagamenti frazionati, cioè quei pagamenti che, divisi con una certa cadenza, superano i 5.000 euro.
 
Per esempio:
Il limite si applica ai trasferimenti di denaro intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale e una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi
 
Come spiega il Ministero, se si supera il tetto al contante sono sanzionati entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento, ovvero colui che effettua la dazione di denaro ma anche quello che la riceve, in quanto con il suo comportamento ha contribuito a eludere e vanificare il fine della legge
 
Riguardo alla possibilità di versare o prelevare contante in banca oltre la soglia dei 5.000 euro, il Tesoro chiarisce che “non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi”: pertanto è consentito sia versare che prelevare più di tale limite.
 
Per evitare di essere sanzionati e rispettare il tetto al contante:
è possibile effettuare il pagamento in modalità mista, ovvero una parte in cash e l’altra tramite strumenti tracciabili. Il trasferimento in contanti dovrà essere inferiore alla soglia consentita, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili
 
Per esempio:
Per un pagamento di 7.000 euro, dal 1° gennaio 2023 si potrà pagare una quota in contanti fino a 4.999,99 euro e il resto tramite carta di credito o bonifico. Le multe per chi non rispetta il tetto dovrebbero essere di 1.000 euro per i privati cittadini e tra 3.000 e 15.000 euro per i professionisti.
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Legge di Bilancio 2023:  Definizione Agevolata e Stralcio dei Debiti inferiori a € 1.000,00

9/1/2023

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La “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.
La disposizione normativa prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
 
  1. DEFINIZIONE AGEVOLATA
L’articolo 1- commi 231-263 della Legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio

Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.
 
È possibile pagare gli importi:
  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
  
 
  1. STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 €
L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
 
Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
 
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Bonus 200-150 euro per gli autonomi INPS: come funziona

29/9/2022

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Unica domanda entro il 30 novembre per i bonus 200 e 150 euro destinati ai professionisti in gestione separata e autonomi delle gestioni speciali

Dopo la pubblicazione dell'atteso decreto sul bonus 200 euro per professionisti e autonomi sotto i 35mila euro INPS ha già pubblicato le istruzioni operative per le domande relative ai propri iscritti (I professionisti iscritti alle Casse devono invece rivolgersi direttamente al proprio ente di riferimento). 

La novità importante è che il nuovo decreto aiuti ter, pubblicato il 21 settembre 2022 ha accordato un bonus aggiuntivo agli stessi beneficiari, se rientranti nella soglia di 20 mila euro.

La circolare chiarisce quindi che i beneficiari che rientrino in entrambi i limiti reddituali riceveranno in ununica erogazione entrambe le indennita ovvero:
  •  350 euro per chi ha un reddito 2021 che non supera 20mila euro;
  •  200 euro se il reddito è compreso tra 20.001 e 35mila euro.

Nella circolare l'istituto precisa meglio le categorie beneficiarie del bonus che sono 
1.     artigiani ed esercenti attività commerciali;
2.     coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 
3.     pescatori autonomi;
4.      liberi professionisti in Gestione separata. 

ATTENZIONE sono inclusi anche coadiuvanti e coadiutori delle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti, per i quali fa fede il reddito 2021 del titolare 

REQUISITI:
  • l’iscrizione alle gestioni presente alla data del 18 maggio 2022, 
  • titolari di partita Iva attiva
  • almeno un versamento contributivo con competenza a decorrere dall’anno 2020 (con esclusione dei soggetti per i quali non risultavano scadenze ordinarie per il pagamento dei contributi previdenziali);
  • assenza di trattamenti pensionistici.
  • Non essere percettore dell'indennità 200 euro per requisiti diversi
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Sanzioni per mancato utilizzo del POS ed estensione della fattura elettronica

30/6/2022

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​La conversione in legge del D.L. 36/2022 conferma alcune importanti novità riguardanti il popolo delle partite Iva: vengono apportate modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici ed ampliato il novero dei soggetti obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico.
In particolare, l’articolo 18, comma 1, stabilisce l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti effettuati con strumenti elettronici, pena l’applicazione di sanzioni.
Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2022 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate (c.d. obbligo di POS).
Nella sostanza la norma anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.
Si ricorda che l’articolo 15 D.L. 179/2012 ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall’articolo 9, comma 15-bis, D.L. 150/2013) l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito.
In seguito, la L. 208/2015 ha esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
L’articolo 19-ter D.L. 152/2021 aveva modificato il suddetto articolo 15 inserendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione di importo pari a 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione) nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato (comma 4-bis).
Trovano applicazione le norme generali sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981) ma è esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
L’articolo 18, comma 2 estende, invece, l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti di “ridotte dimensioni”. Come noto l’Iva è un’imposta armonizzata al livello intra-Ue e, conseguentemente, ogni modifica attuata da uno Stato membro richiede il benestare della Commissione europea. In tal senso, con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, il Governo italiano aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad estendere l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva Iva.
Tale obbligo trova applicazione a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (articolo 18, comma 3). Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il comma 4 dell’articolo 18, infine, modifica l’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, D.L. 124/2019, sopprimendo il riferimento al comma 1-ter, ovvero alla cessione di beni e servizi nei confronti dei soli consumatori finali.
Con la modifica introdotta gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono, pertanto, tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici.
Sarà trasmesso l’importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa.
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Orientamento Lavorativo Post Studi

31/5/2022

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​Incontro, presso l’Istituto IIS Antonello di Messina, con le quinte classi finalizzato ad illustrare opportunità, programmi, politiche europee e finanziamenti agevolati per i giovani che vogliono intraprendere attività imprenditoriali.

Sono state, inoltre, affrontate tematiche molto importanti come l'importanza di una attenta e accurata pianificazione aziendale, redazione di un Business Plan ben strutturato, vari regimi fiscali e forme societarie previste dall'ordinamento Italiano e varie forme di rapporti lavorativi col personale dipendente.
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Pos obbligatorio dal 30 giugno 2022

18/5/2022

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Dal 30 giugno 2022 per professionisti e commercianti scatteranno le sanzioni in caso non accettino pagamenti elettronici: entra in vigore infatti l’obbligo di Pos, previsto dal Decreto PNRR. 

SANZIONI
L’obbligo del Pos trova la sua compiutezza, in senso sanzionatorio, nell’ultimo decreto legato all’attuazione del PNRR, al 30 giugno 2022 e quindi dal primo luglio, chi tra i citati obbligati non avrà ancora predisposto quanto di necessario per effettuare transazioni elettroniche.
n caso contrario, si applicherà una sanzione minima di 30 euro maggiorata del 4% in relazione al valore del pagamento digitale rifiutato.

​Viene esclusa la possibilità, prevista dalla legge n. 689/1981 di procedere al pagamento in misura ridotta (oblazione amministrativa).
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