Introdotto con il Decreto n.34/2020 (Decreto Rilancio, art. 119) poi convertito in Legge n. 77/2020, il Superbonus 110% permette di realizzare interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (Ecobonus) e per la messa in sicurezza dal rischio sismico (Sismabonus) ottenendo uno sconto fiscale del 110%
Come Funziona? Il Superbonus 110% è un incentivo introdotto dal decreto Rilancio che consente ai beneficiari di effettuare lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico in pratica senza aver alcun tipo di costo. Grazie a questo incentivo i beneficiari che eseguono lavori di ristrutturazione possono contrare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi. Il superbonus si può applicare a non più di due immobili di proprietà. Si possono detrarre anche le spese necessarie alla realizzazione dei lavori. Esempio: i costi di progettazione, di smaltimento, gli onorari dei professionisti e le perizie. Coloro che non vogliono utilizzare il credito d’imposta, possono scegliere tra altre e due opzioni:
Lo sconto in fattura
La cessione del credito a un soggetto terzo come banche e intermediari finanziari, realizzando i lavori a costo zero.
Requisiti Accesso Per poter usufruite del SuperBonus al 110% sono richiesti alcuni requisiti di accesso o per meglio dire dei vincoli:
Il bonus viene erogato solo se garantisce un miglioramento di almeno 2 classi energetiche e, se non possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile. L’aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un Attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.
Il bonus viene erogato se gli interventi contribuiscono alla riduzione del rischio sismico, ma a partire dal 1° gennaio 2022, il Sismabonus 110 è riconosciuto solo nelle zone colpite da terremoto a partire da aprile 2009. Importante sottolineare che in caso di adeguamento antismico è possibile usufruire di una detrazione del 90% sull'acquisto di una polizza assicurativa anticalamità. Tale detrazione non è però cedibile.
Interventi ammessi dall'Ecobonus Rientrano nell'Ecobonus gli interventi trainanti e trainati. I secondi, anch'essi prorogati secondo le scadenze previste per i primi, ne hanno diritto solo se realizzati contestualmente ad almeno uno dei seguenti interventi trainanti:
Isolamento termico (o cappotto termico) delle "superfici opache verticali, orizzontali e inclinate" su più del 25% della "superficie disperdente lorda dell’edificio", cioè la superficie che lo delimita esternamente, o dell'unità immobiliare posta all'interno di edifici plurifamiliari e che sia indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi di riscaldamento centralizzati (ad esempio, a pompa di calore e a condensazione), raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria.
Interventi sugli immobili unifamiliari, o su unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, per sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti alternativi per il riscaldamento (ad esempio, a condensazione e a pompa di calore), raffrescamento o produzione di acqua calda sanitaria
Gli interventi di riqualificazione energetica, detti trainati, sono elencati nell’art. 14 del decreto legge 63/2013, convertito dalla legge 63/2013. Tra questi:
la sostituzione degli infissi e l’installazione di schermature solari (vedi bonus infissi);
installazione di impianti per la ricarica di veicoli elettrici con un tetto massimo di spesa di 3mila euro;
demolizione e ricostruzione di un immobile purché i lavori assicurino un miglioramento delle prestazioni energetiche rispetto al vecchio edificio.
Per il Sismabonus, gli interventi trainanti (art. 16, DL 63/2013) sono:
lavori antisismici generici;
interventi per la riduzione del rischio sismico di una o due classi;
interventi di riduzione del rischio sismico di una o due classi effettuati sulle parti comuni di condomini o similari;
demolizione e ricostruzione di edifici effettuate da imprese edilizie e rivenduti entro 18 mesi.
Limiti di Spesa Per ogni tipo di intervento ci sono limiti di spesa che variano in base alla tipologia dell’edificio. Limiti di spesa per gli interventi trainanti Tra i cosiddetti interventi trainanti figurano quelli legati al cappotto per migliorare l'isolamento termino e quelli legati al cambio degli impianti di climatizzazione. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i tetti di spesa previsti per questa tipologia di interventi.
Isolamento termico (cappotto):
per gli immobili unifamiliari o indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari, il limite massimo è di 50.000 euro;
per gli edifici da uno a otto unità immobiliari, il limite di spesa è di 40.000 euro euro per ogni unità;
se gli edifici hanno più di otto unità, la spesa massima detraibile è di 30.000 euro per ogni unità.
Sostituzione impianti di climatizzazione:
per gli edifici unifamiliari o indipendenti all’interno di un immobile plurifamiliare, la detrazione massima è di 30.000 euro;
gli interventi sulle parti comuni danno diritto a una detrazione massima di 20.000 euro per ogni unità se l’edificio ha sino a otto unità.
se l’edificio ha più di otto unità, il tetto massimo per unità è 15.000 euro.
Tetti di spesa per gli interventi trainati
per l’installazione di impianti fotovoltaici il massimale è di 48.000 euro per singola unità immobiliare, con limite di spesa di 2.400 euro per kW ora. Il limite scende a 1.600 euro ogni kW ora in caso di demolizioni, ricostruzioni o nuove costruzioni;
per l’installazione dei sistemi di accumulo il massimale per singola unità è di 48.000 euro, con limite di 1.000 euro per kW ora, e comprende la spesa per l’impianto fotovoltaico e il costo del sistema di accumulo integrato;
per la sostituzione delle vecchie finestre la detrazione massima è di 60.000 euro per abitazione
Limiti di spesa per gli interventi antisismici Per quanto riguarda il Sismabonus, invece, il tetto massimo di spesa per gli interventi antisismici sulle parti strutturali dell’edificio resta di 96.000 euro. Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito a un'impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione sale dal 19% al 90%. Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.
Beneficiari Superbonus 110%
i condomìni
le persone fisiche;
gli istituti autonomi case popolari;
le onlus, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
le cooperative "di abitazione a proprietà indivisa";
le società sportive dilettantistiche ma esclusivamente per il rifacimento degli spogliatoi.
Il bonus è valido per prime e seconde case in condominio, all'interno di edifici plurifamiliari (ma con ingresso indipendente) e unifamiliari.
Sono esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali: A/1, abitazioni signorili; A/8, ville; A/9, palazzi di pregio storico e castelli).
Seconde Case Pensato in prima battuta come un incentivo solo per le abitazioni principali, l'ecobonus al 110 per cento per le seconde case è stato previsto grazie ad alcune modifiche apportate in fase di conversione in legge. Nell'emendamento approvato da entrambe le Camere si fa riferimento a "interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio": rimangono esclude pertatno e unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 e A/8. Con il Decreto di Agosto inoltre è stato esteso il superbonus anche agli edifici di categoria catastale A/9 a condizioni che siano aperti al pubblico, anche in maniera parziale.
Bonus casa 110% per famiglie Le famiglie proprietarie di un immobile unifamiliare, di un’abitazione indipendente (anche se in edificio plurifamiliare) o di una casa in condominio possono accedere al Bonus 110%. Il maxi-sconto è applicabile a un massimo di due immobili di proprietà sotto forma di credito d’imposta, sconto in fattura o cessione del credito.
Superbonus 110% condomini I condomìni possono sfruttare il maxi-sconto 110%, tanto se i condòmini sono persone fisiche quanto se imprese e professionisti perché è ininfluente la destinazione delle singole unità. La detrazione è valida per gli interventi trainanti realizzati sulle parti comuni e si può estendere alle opere trainate effettuate sulle singole unità. Esclusi i condomìni con unità di lusso. La ripartizione delle detrazioni spettanti per i lavori realizzati sulle parti comuni si calcolano in base ai millesimi. Il bonus può essere utilizzato come credito d'imposta, sconto in fattura oppure il credito può essere ceduto a terzi. Ogni condòmino può scegliere tra le tre soluzioni. Se tutti i condòmini sono concordi nel cedere il credito, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è a cura dell’amministratore.
Ecobonus imprese Con la risoluzione n. 34/E 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’Ecobonus può essere esteso ai titolari di reddito d’impresa per i lavori effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 sulle parti comuni di edifici "posseduti o detenuti", indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio.
Come ricevere l'Ecobonus?
Classe Energetica più alta di due classi
L’Ecobonus 110% si riceve sotto forma di credito d’imposta che, a partire dal 2022, si potrà detrarre in quattro anni e non più cinque. In alternativa, si ottiene tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito. Entrambe le soluzioni consentono di realizzare i lavori praticamente a costo zero.
Sconto in fattura: Si cede il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori e che scala dal conto finale il 100% dell’importo pagato per gli interventi effettuati. L’impresa può usufruire del credito oppure cederlo a un terzo soggetto, ma il contribuente perde il 10% di differenza.
Cessione crediti: La detrazione 110% può essere ceduta a una banca o a un intermediario finanziario che, a loro volta, possono trasferirlo a terzi. La cessione può essere comunicata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, altrimenti ci si deve rivolgere a un CAF o a un professionista abilitato, che dovranno apporre un visto di conformità. Per quanto riguarda il Sismabonus, se il credito viene ceduto a un’assicurazione e, contestualmente si stipula una polizza contro il rischio di calamità, si può detrarre il 90% del costo della polizza.
Asseverazione e visto di conformità: A partire dal 12 novembre 2021, con l’entrata in vigore del Decreto Antifrode (n. 157/2021), le regole per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito sono cambiate per tutti i bonus edilizi. In particolare, per quanto riguarda il Superbonus, bisognerà presentare l’asseverazione e il visto di conformità che certifica la congruità dei prezzi, anche quando si vuole sfruttare l’agevolazione come detrazione d’imposta in dichiarazione dei redditi. Tranne nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente oppure tramite il sostituto d’imposta.
Documenti richiesti Per accedere al Superbonus del centodieci per cento è necessario seguire un iter piuttosto complesso, sia a livello legislativo che operativo: i documenti necessari e la burocrazia sono in effetti molto importanti e impegnativi, arrivando fino a 36 documenti diversi, pertanto è consigliato affidarsi a professionisti in grado di seguirvi passo dopo passo.
Prima di tutto serve il via libera del condominio per poter effettuare i lavori sulle parti comuni. Serve inoltre un visto conformità da parte di commercialisti e CAF per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Il visto potrà però esser richiesto dopo l'avvio dele procedure dell'Agenzia delle Entrate
Un altro documento molto importante è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), che ricordiamo dover essere rilasciato da un tecnico abilitato, che certifica la classe energetica inziale, quella finale e il miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile) a seguito dell'esecuzione dei lavori. I dati degli interventi dovranno essere comunicati in via telematica, così come necessaria è la comunicazione all’ENEA.
I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, facendo riferimento ai prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo dove si svolgono gli interventi. I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.
Nuove scadenze 2022 La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Superbonus, ma a partire dal 2024 cambiano le scadenze in funzione della tipologia di immobile oggetto degli interventi.
I destinatari si individuano in 3 categorie:
privati/persone fisiche
condomini e immobili da 2 a 4 unità
immobili di cooperative e ex IACP.
Le scadenze per le 3 categorie sono:
Per le abitazioni unifamiliari e per le villette, il Superbonus è stato prorogato sino al 31 dicembre 2022 ma entro il 30 giugno dello stesso anno deve essere stato effettuato almeno il 30% dei lavori;
i condomìni e gli immobili da 2 a 4 unità possono usufruire della maxi agevolazione sino al 31 dicembre 2023. Sono ammesse allo sconto le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni e per quelli effettuati dai condòmini sui propri appartamenti;
per gli immobili di cooperative ed ex IACP il supersconto scade il 31 dicembre 2023 purché entro il 30 giugno 2023 sia stato completato almeno il 60% dei lavori.
Da ricordare inoltre che:
a partire dal 1° gennaio 2024 la percentuale di sconto scenderà al 70%;
a partire dal 1° gennaio 2025 il Superbonus verrà ulteriormente ridotto al 65%.