Dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 contenente il riconoscimento di un'indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo 2020 rivolto a certe categorie di lavoratori a rischio, l'Inps è intervenuta fornendo alcune indicazioni generali sui requisiti di spettanza dell’indennità di sostegno in favore dei lavoratori stessi le cui attività stanno risentendo dell’emergenza relativa al Coronavirus. La platea degli interessati ammonterebbe a circa sei milioni di lavoratori autonomi. Tale indennità non è cumulabile con altre misure e non concorre alla formazione del reddito. Tradotto: la somma sarà esentasse. Le categorie di soggetti interessati e i requisiti per accedervi Con il messaggio n.1288 del 20 marzo 2020, pubblicato sul proprio sito, l'Inps ha infatti chiarito quali sono le categorie interessate da tale misura: · collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020; · liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari un rapporto di lavoro dipendente; · operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di attività agricola; · lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago (commercianti, artigiani, coltivatori diretti); · lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; · lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che abbiano un reddito inferiore a 50mila euro e un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; Indennità 600 euro per i lavoratori autonomi: la procedura per la richiesta L'indennità di 600 euro verrà erogata dall'Inps previa apposita domanda. A tal proposito l'Inps sta predisponendo delle circolari operative che disciplineranno dettagliatamente le modalità di riscossione e sta procedendo all'adeguamento delle procedure informatiche. Tutti gli interessati potranno quindi inoltrare una domanda a giorni direttamente dal sito dell’Istituto di previdenza. Anche dal Ministero del Lavoro intanto è arrivata la conferma che “non ci sarà nessun click day". Per ricevere gli indennizzi verrà invece attivato un "borsellino virtuale" sul quale materialmente saranno accreditati i soldi. Per garantire un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e autonomi diversi dalle categorie sopracitate (ovvero gli architetti, i commercialisti, gli avvocati) l'articolo 44 del decreto legge n 18/2020 ha previsto anche il “Fondo per il reddito di ultima istanza”. I beneficiari sono tutti i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. Il loro reddito nel 2019 non deve aver superato i 10mila euro. Le modalità di attuazione del Fondo per il reddito di ultima istanza dovranno essere stabilite entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto 'Cura Italia' con un ulteriore decreto attuativo del Ministero del lavoro di concerto con quello dell'Economia. Per ulteriori informazioni:
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Il decreto cura Italia ha spostato nelle date 20 marzo 2020 e 31 maggio 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, il versamento Iva di marzo. Nel dettaglio:
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Il decreto cura Italia sospende alcuni adempimenti tributarie li sposta al 30 giugno 2020. Ecco quali: elenchi Intrastat; esterometro; dichiarazione IVA. Le Certificazioni Uniche restano fissate al 31 marzo 2020. Per ulteriori informazioni
Gli avvisi bonari non sono menzionati nel decreto Cura Italia quando si parla di slittamento delle scadenze. “Sono sospesi i termini di versamento in scadenza dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il termine del 30 giugno 2020”. Questo il passaggio del decreto. Pertanto, per gli avvisi bonari non è stata prevista alcuna proroga dei versamenti. Per ulteriori informazioni
Continuando la trattazione delle misure previste in favore del credito alle imprese, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza l’aggiunta di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. La richiesta di sospensione è a carico delle imprese, che devono presentare un’autocertificazione di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività come conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Per ulteriori informazioni
Per le attività imprenditoriali danneggiate dall’emergenza sanitaria, sono previste delle misure di sostegno del credito, bancario/finanziario. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020. Per i prestiti non rateali che hanno una scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni. Per ulteriori informazioni
Il decreto cura Italia prevede la possibilità di sospendere i mutui per imprese e lavoratori autonomi, ma non per tutti. Al fine è possibile beneficiare per 9 mesi del Fondo Gasparrini. Si legge: “l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Per ulteriori informazioni:
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