Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore le nuove specifiche tecniche (versione 1.6) per i tracciati XML della fattura elettronica A partire dal 1° ottobre 2020 i contribuenti che emettono fatture elettroniche possono utilizzare i nuovi tracciati record della fattura elettronica, utilizzando le specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con provvedimento del 20.04.2020. Entrata in vigore delle nuove specifiche A seguito delle modifiche introdotte, i contribuenti:
Due sono le novità principali contenute nelle nuove specifiche tecniche che riguardano in particolare:
Tabella codici – tipologia di documento TD01: fattura TD02: acconto/anticipo su fattura TD03: acconto/anticipo su parcella TD04: nota di credito TD05: nota di debito TD06: parcella TD16: integrazione fattura reverse charge interno TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) TD21: autofattura per splafonamento TD22: estrazione beni da Deposito IVA TD23: estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA TD24: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) TD25: fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa Tabella dei codici “natura” Iva N1: escluse ex art. 15 N2: non soggette N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 N2.2: non soggette – altri casi N3: non imponibili N3.1: non imponibili – esportazioni N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie N3.3: non imponibili – cessioni verso San Marino N3.4: non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento N3.6: non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond N4: esenti N5: regime del margine / IVA non esposta in fattura N6: inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento puro N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico N6.9: inversione contabile – altri casi N7: IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) Per ulteriori informazioni:
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Dal 1° gennaio 2020 l’emissione dello scontrino telematico è d’obbligo.
Sono interessati i soggetti, non obbligati all’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, che esercitano attività di commercio al dettaglio e assimilate, compresi i contribuenti in regime forfettario. Oltre agli esoneri, laddove previsti, in luogo dello scontrino elettronico è ammessa l’emissione della fattura, anche cartacea, “immediata”, vale a dire emessa entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Il 1° gennaio 2020 entrerà in funzione il registratore dei corrispettivi telematico. L’obbligo, inizialmente a carico dei dettaglianti e assimilati con volume d’affari superiore a 400.000 euro, ora si estende anche ai restanti con volume d’affari inferiore. Vigeranno 6 mesi di regime transitorio, in cui si potranno anche emettere scontrini/ricevute fiscali cartacei, con successivo invio telematico dei corrispettivi tramite l’apposita funzionalità sul portale Fatture e corrispettivi di Agenzia delle Entrate. Per ulteriori informazioni
Il Decreto Fiscale conferma per il 2020 l’esonero dall’invio dei dati delle prestazioni sanitarie delle persone fisiche, anche se non rientranti nel sistema TS.
Sono, pertanto, esonerati dalla fatturazione elettronica medici, farmacisti e tutti gli operatori sanitari. La moratoria sulle sanzioni relative alla ritardata fatturazione elettronica è terminata.
Dal 1° ottobre sono entrate a pieno regime. La fattura è emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione; superato tale termine si applicherà per intero la sanzione amministrativa prevista per omessa fatturazione. L’Agenzia delle entrate, in risposta all’interpello n. 395 del 7 ottobre, ha specificato che in caso di doppio invio di una fattura elettronica, sarà il SdI a scartare il duplicato del documento già trasmesso.
Per le fatture di anni precedenti al 2019 sarà necessario emettere una nota di variazione IVA. La trasmissione telematica dei corrispettivi non sopporterà sanzioni nel primo semestre: quindi fino al 31 dicembre 2019.
L’importate è che l’invio venga effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Lo prevede il decreto Crescita Dal 1° luglio partirà l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Un emendamento al decreto Crescita (in attesa di conversione) prevede che le sanzioni inerenti l’obbligo della trasmissione restino sospese per sei mesi. Esattamente non verrà sanzionato l’invio dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. Il 1° luglio 2019 cambia il termine di emissione e la disciplina sanzionatoria prevista per l’emissione delle fatture elettroniche. La E-fattura dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni (15, in base a quanto previsto da un emendamento al Decreto Crescita); In caso di invio tardivo scatteranno le sanzioni. Per i contribuenti trimestrali la moratoria sulle sanzioni si applicherà fino al 30 settembre 2019. Per ulteriori informazioni
ll 2019 è l’anno della fattura elettronica, mentre il 2020 sarà quello della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. E i primi passi si compiono già a partire da questa estate. Il debutto viaggia a due velocità:
In ogni caso, dunque, per minimi e forfettari l’obbligo partirà dal 1° gennaio 2020. Lo scontrino elettronico, introdotto con il Decreto Legislativo numero 127 del 5 agosto 2015, porta su un piano digitale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, previsto per i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio al minuto. I dati delle operazioni effettuate devono essere inviati ogni giorno all’Agenzia delle Entrate: le informazioni viaggiano su un canale telematico che consente al Fisco di avere immediatamente a disposizione i dati delle vendite e, quindi, delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Stando a quanto stabilito dalla norma, i soggetti obbligati sono quelli già tenuti a certificare le operazioni con lo scontrino. Non cambiano le regole, ma solo le procedure. Dunque, anche chi applica il regime dei minimi e forfettari deve adottare lo scontrino elettronico nelle sue attività. Per ulteriori informazioni:
Piccola novità per la fattura elettronica: si allunga il termine per l’emissione. Lo prevede il progetto di legge sulle semplificazioni fiscali approvato in Commissione Finanze della Camera e atteso in Aula. Attualmente è fissato a 10 giorni, lo si vuole portare a 15 giorni. Novità interessano anche le sanzioni che, nel caso di omessa, errata o tardiva emissione delle fatture elettroniche, potrebbero essere ridotte al minimo edittale fino al 31 dicembre 2019. Per ulteriori informazioni
Le fatture elettroniche vanno trasmesse attraverso lo SDI, altrimenti si considerano non emesse.
L’iter prevede la trasmissione del file, il controllo da parte dello SDI, se superato, lo SDI trasmette entro 5 giorni il file all’indirizzo telematico presente nella fattura, in caso contrario la fattura è scartata e si considera non emessa. La fattura controllata e accettata sarà considerata, come data di ricezione, la data di consegna al cliente da parte dello SDI. L’IVA rientrerà nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata, qualora il documento sia stato ricevuto (e registrato) entro il giorno 15 del mese successivo. L’esterometro è un nuovo adempimento introdotto dopo l’avvento della fattura elettronica e la soppressione dello spesometro.
Interessa le operazioni fatturate estere non interessate dalla e-fattura. Deve essere inviato, con tracciato .xml entro l’ultimo giorno del mese successivo. La comunicazione deve contenere gli stessi dati precedentemente previsti per lo spesometro, e dovrà essere firmata digitalmente. Sono esclusi i soggetti non obbligati all’adozione della fattura elettronica; non andranno inviati i dati relativi alle operazioni transitate in dogana (importazione o esportazione), nonché le operazioni attive per le quali si è effettuato l’invio del file .xml allo SDI. Tra le faq dell’Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica, si chiarisce che il consumatore finale che chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista. Dietro la richiesta di emissione, l’esercente o il professionista è obbligato ad emettere la e-fattura, fornendo anche una copia cartacea o pdf per email al cliente. Per ulteriori informazioni:
La fattura, preceduta da scontrino fiscale, deve sempre essere emessa in formato elettronico, salvo i casi di esonero del contribuente. Lo ha confermato l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 7/2019 ad un interpello di un contribuente non tenuto a rilasciare fattura, se non su richiesta del cliente, rientrando tra le ipotesi previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. Per ulteriori informazioni:
Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre trasmettere il file (XML) della fattura al Sistema di Interscambio (SdI) che provvederà a consegnare in modo sicuro il file all’indirizzo telematico (Codice Destinatario) che il cliente (soggetto Iva) avrà comunicato.
La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, si ha per non emessa. Si ricorda di prestare massima attenzione ai dati del cliente inseriti in fattura. In caso di dati errati, la fattura verrà scartata e dovrà essere inviata nuovamente. Sono state diramate le regole per pagare il bollo sulle fatture elettroniche (in GU del 7 gennaio 2019). E’ stabilito che il pagamento dell bollo sulle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Il pagamento deve essere effettuato mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche. L’Agenzia delle entrate renderà nota la somma dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Il pagamento può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate. Per ulteriori approfondimenti:
Consegnare una copia cartacea della fattura elettronica è un’operazione di “cortesia”.
Alcune regole operative sono state chiarite. Tra queste: la e-fattura può essere cointestata, nel caso venga emessa nei confronti di più soggetti privati, i ristoratori sono tenuti ad emetterla, se richiesta dai clienti, al completamento del servizio reso. L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito il reverse charge nella fatturazione elettronica.
Le operazioni di reverse charge relative alle fatture ricevute dai fornitori esteri non seguono il sistema Fr, perché i dati sono comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante l’invio dell’esterometro. Diverso è il trattamente delle operazioni soggette a reverse charge interno; per esse è ammessa la possibilità di emettere in formato elettronico l’autofattura da inviare al Sistema di Interscambio. In occasione di incontri avuti con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti minimi /forfettari sono esonerati dall’obbligo di conservazione elettronica delle fatture elettroniche di acquisto.
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