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Fondo Impresa Donna: Domande a partire dal 5 maggio

11/4/2022

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A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.
Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere presentate secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.
Il Fondo dispone di 160 milioni di euro di risorse PNRR che hanno integrato i 40 milioni di euro già stanziati nella legge di bilancio 2021.
Gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico.
 
Cos’è
Il Fondo impresa femminile è l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.
La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro di risorse PNRR e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021.
In questa prima fase il Fondo prevede l’apertura di sportelli online e l’attivazione di azioni di accompagnamento, formazione e valorizzazione della cultura imprenditoriale delle donne.
Le agevolazioni saranno concesse per programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.
La misura rientra nel pacchetto di interventi promossi dal Ministero a sostegno della impresa femminile, indicati come prioritari nella missione “Inclusione e coesione” del PNRR che ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro.
Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno infine rifinanziate le altre misure già avviate come Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative.
  
A chi si rivolge
Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane.
Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.
La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:
  • cooperative o società di persone con almeno il 60% di donne socie
  • società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i due terzi di donne
  • imprese individuali con titolare donna
  • lavoratrici autonome con partita IVA.
 
Cosa finanzia
Dipende a quale tipologia di impresa si appartiene:
1.   Se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l’impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia in funzione della dimensione del progetto:
  • per progetti fino a 100 mila euro, l’agevolazione copre fino all’80% delle spese (o fino al 90% per donne disoccupate) entro un tetto massimo di 50 mila euro;
  • per progetti fino a 250 mila euro, l’agevolazione copre il 50% delle spese, fino a un massimo di 125 mila euro.

2.   Se invece si ha un’impresa attiva da più di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a 400 mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni.
In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi. I piani di spesa possono prevedere le spese per investimento e il costo del lavoro. Sono finanziabili anche le spese per il circolante, entro un massimo del 20% del programma di spesa ammissibile (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi). Solo per le imprese con oltre 36 mesi di vita il contributo al circolante è concesso interamente a fondo perduto.
Le proponenti possono inoltre richiedere, al momento della compilazione della domanda, il servizio di assistenza tecnico-gestionale che comprende:
  • un tutoraggio – in fase di realizzazione del progetto – per accompagnare le imprese nell’utilizzo delle agevolazioni, supportarle nel predisporre le richieste di erogazione del finanziamento o altra documentazione di progetto, e trasferire competenze specialistiche, mediante incontri on line o in presenza che verranno pianificati insieme al tutor.
  • un voucher di 2 mila euro da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto di servizi di marketing o comunicazione strategica del valore minimo di 4 mila euro.
 
 
 Le voci di spesa ammesse sono:
  • immobilizzazioni materiali (nuovi impianti, macchinari e attrezzature);
  • immobilizzazioni immateriali (software, servizi cloud);
  • personale dipendente assunto a tempo indeterminato o determinato;
  • esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese ammissibili;
  • opere edili nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, strutture mobili e prefabbricati.
Alle vincitrici spettano inoltre fino a 5.000 euro per servizi di assistenza tecnica sulle agevolazioni e per l’acquisto di servizi specialistici di marketing e comunicazione.
 
 
Quando presentare la domanda: Date di apertura

Per le nuove imprese, o costituite da meno di 12 mesi, la compilazione sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022
  • per le imprese avviate, costituite da oltre 12 mesi, la compilazione sarà dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022. 
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Finanziamenti Agevolati IRFIS

8/2/2022

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Finanziamento Agevolato rivolto a:
  • Piccole, medie e micro imprese con sede in Sicilia;
  • DURC in regola (regolarità contributiva INPS/INAIL);
  • Riduzione Fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%
  • Hanno ottenuto un finanziamento Bancario:
    • Non superiore a 300.000€
    • Durata 10 anni
    • Preammortamento non inferiore a 18 mesi
E' previsto un Fondo Perduto pari al 10% sul finanziamento bancario, per un importo massimo pari a 30.000€.

Finanziamento agevolato rivolto a:
  • Piccole, medie e micro imprese con sede in Sicilia;
  • DURC in regola (regolarità contributiva INPS/INAIL);
  • Riduzione Fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%
  • Finanziamento a Tasso Zero:
    • Minimo 10.000€
    • Massimo 100.000€
    • Preammortamento 24 mesi
    • Durata 84 mesi
    • Rimborso in 20 rate trimestrali (31/03-30/06-30/09-31/12 di ogni anno)
​Per tale finanziamento agevolato non è previsto alcun importo a fondo perduto.

Finanziamento agevolato rivolto a:
  • Piccole, medie, micro imprese e professionisti con sede in Sicilia;
  • Attività avviata prima del 31/12/2018;
  • Riduzione Fatturato 2020 su 2019 non inferiore al 30%;
  • Fatturato 2019 non superiore a 500.000€ per le imprese, 80.000€ per i professionisti;
  • Finanziamento a Tasso Zero:
    • Minimo 10.000€
    • Massimo 25.000€ (se non richiesto fondo perduto)
    • Preammortamento 24 mesi
    • Durata 48 Mesi con rimborso mensile
    • Nessuna garanzia richiesta
Per tale finanziamento è previsto un Fondo Perduto solo a copertura del 100% delle spese di sanificazione, dispositivi di protezione ecc.:
  • Non superiore a 5.000€
  • Non superiore alle spese effettivamente sostenute
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Resto al Sud, incentivi estesi al commercio e alle isole minori del Centro-Nord

24/11/2021

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​Resto al Sud esteso anche alle attività commerciali e alle isole minori del Centro-Nord.

Sono queste le due novità che rafforzano ulteriormente l’incentivo per gli imprenditori under 56, già attivo nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro Italia colpite dei terremoti del 2016 e 2017.

Il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini geografici, è stabilito dall’articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 (legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121).

L’apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi professionisti.
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Bonus investimenti Mezzogiorno

7/7/2021

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​Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015).

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L’intensità massima dell’aiuto è pari:
  • Al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;
  • Al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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Contributo a Fondo perduto DL Sostegni

21/3/2021

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L’art. 1 del DL “Sostegni” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
Sono esclusi dal contributo
  • I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • I soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • Gli entri pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bus del TUIR.
La misura è, quindi, di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
Possono beneficiale del fondo perduto, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).

L’ammontare del contributo è quindi calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019.
Tale percentuale è pari al:
  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€ nel periodo d’imposta 2019;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000€ nel periodo d’imposta 2019;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000€

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a:
  • 1.000€ per le persone fisiche;
  • 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto tramite erogazione diretta o sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione, una istanza all’Agenzia delle Entrate, indicando la sussistenza dei requisiti richiesti.
% da applicare sulla differenza tra ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019
Ricavi/compensi anno 2019
60%
Non superiori a 100.000€
50%
Tra 100.000€ e 400.000€
40%
Tra 400.000€ e 1 milione di euro
30%
Tra 1milione e 5 milioni di euro
20%
Tra 5 milioni e 10 milioni di euro

Contatta lo Studio Fazio per ottenere maggiori informazioni,
per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti,
per il calcolo del fondo perduto e per inoltrare l'istanza
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Bonus investimenti nel Mezzogiorno

14/3/2021

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Per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015).

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.
​
L’intensità massima dell’aiuto è pari:
- al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;
- al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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Cambia ancora l'agevolazione "Resto al Sud": la legge di bilancio aumenta l'età di accesso al bando

10/1/2021

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Arrivano ulteriori  importanti modifiche ad una delle più importanti misure di agevolazione attive ad oggi, dedicata a coloro i quali vogliano avviare una nuova attività in Sicilia e nel Mezzogiorno.
La nuova legge di bilancio 2021 pubblicata in gazzetta il 30/12/2020 ha previsto infatti un sostanzioso allargamento della platea a cui è dedicata la misura Resto al Sud, aprendo l'agevolazione anche ai professionisti (prima esclusi) e facendo in modo che anche i meno giovani con meno di 55 anni (il limite era prima di 45 anni) possano accedere all'agevolazione


Per chi non lo sapesse la misura Resto al Sud, gestita di Invitalia, è una misura agevolativa dedicata a coloro i quali vogliono costituire nuove imprese e avviare nuovi studi professionali nelle regioni Sicilia,Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna.


Il bando, a partire dal 2021 è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni che presentino i seguenti requisiti:
  • Siano residenti nelle regioni Sicilia,Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria;
  • Non risultino gia' titolari di attivita' di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017,o non risultino gia' beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialita'.                  
  • Non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
Chi rispetta questi parametri potrà presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purchè siano già costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria sotto forma di impresa individuale o società, ivi incluse le società cooperative. 


Le società potranno essere costituite anche da soci persone fisiche che non abbiano i requisiti anagrafici a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. Per tali soci però non è prevista alcuna quota di agevolazione.
 I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni indicate per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni del Mezzogiorno 

Resto al Sud rafforza quindi la propria efficacia come strumento “anti-crisi” ad ampio raggio, forte anche del suo progressivo potenziamento che nel tempo si è tradotto nell’apertura alle libere professioni, nell’estensione dell’ambito geografico di intervento e nella maggiore incidenza del fondo perduto, che è salito al 50% (l’altra metà è erogata come finanziamento bancario a tasso zero, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI). Le agevolazioni coprono il 100% delle spese di start up o sviluppo d’impresa, con un finanziamento massimo che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.
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Legge di Bilancio 2021: tutte le novità

10/1/2021

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Novità in materia di Lavoro:
Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente
Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne
I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.
Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti
Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
- dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione.

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

NOVITÀ FISCALI
Esenzione IRPEF redditi agrari
Il comma 38 - intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
IVA agevolata su take away e delivery
Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.

Imposta registro minima terreni agricoli
Con il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

Tassazione dei ristorni
Il comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.
La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.
Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.
Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti:
- famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
- arte, attività e beni culturali.
Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero
Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto:
- la riduzione del 50% dell’IMU;
- la riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti.
Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati
Il comma 50 - di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti.
Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Riallineamento avviamento
Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Incentivi operazioni aggregazione aziendale
I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.
In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.
L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.
La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.
Detrazione spese veterinarie
Il comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%.

IVA vaccini Covid-19
Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.
Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Locazioni brevi
Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta.
Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Esenzione 2021 prima rata IMU turismo
Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate;
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni;
-discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate.
L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

Bonus locazioni
Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.
Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

Semplificazioni fiscali
Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali.
In particolare:
- si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere;
- si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
- si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

Bollo sulle fatture elettroniche
Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:
- viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione;
- viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione;
- si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni
I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021.

MISURE AGEVOLATIVE
Proroga bonus edilizi

Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus:
- il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%;
- l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017);
- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili;
- il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus idrico

I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente.

Superbonus 110%

Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%.
In particolare:
- tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;
- il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);
- si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine;
- vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;
- viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus;
- per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio.

Nuova Sabatini

I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

Misura Resto al Sud
Con il comma 170 viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per accedere alla misura agevolativa "Resto al Sud”, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

Proroga crediti d’imposta
Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.
Al comma 230 è invece prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.
Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022:
- il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
- il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);
- il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).
Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES
Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.

Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI
Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia e all’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI
Ai commi da 219 a 226 viene istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.
Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

Proroga moratoria PMI
I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall’articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020).
Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI.
Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio.
Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021.
La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.

Bonus affitti per unità immobiliari residenziali
Con i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate. 
Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.
Incentivi auto bassa emissione CO2
I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare:
- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;
- per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA.
Al comma 657 si prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.
Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018194.
Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020.

Bonus Transizione 4.0
I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.
Si tratta nello specifico:
- del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020;
- del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);
- del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.

Bonus per depuratori acqua
I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
- per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022).

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d’imposta:
- è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021;
- è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.
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Salva Imprese: a chi spetta il nuovo bonus 1.000 euro

10/1/2021

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Il prossimo Decreto Ristori 5 “Salva Imprese” porta un nuovo bonus da 1.000 euro per autonomi e partite Iva.
Ne avranno diritto:
  • I titolari di partita Iva da almeno tre anni e i lavoratori autonomi, con reddito annuo inferiore ai 50mila euro,
  • che abbiano subito nel 2020 un calo di almeno il 33% del fatturato a causa del Covid,
  • a condizione che siano in regola con contributi Inps nel periodo precedente la pandemia.
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Arriva "BonuSicilia": contributo a fondo perduto fino a 35.000 € per le sole aziende siciliane

18/9/2020

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La Regione Siciliana ha lanciato lo strumento "BonuSicilia" con il quale intende sostenere il sistema produttivo siciliano colpito dall’emergenza Covid-19, attraverso un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere. L’agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, è concessa attraverso un bando.

Con BonuSicilia la Regione si pone l'obiettivo di fornire liquidità alle aziende più piccole, per compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown, come previsto dalla Legge di stabilità regionale 2020-2022. Le risorse finanziarie (europee, nazionali e regionali) provengono da una specifica riprogrammazione del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

BonuSicilia prevede un contributo a fondo perduto così strutturato:
  • una tantum di 5 mila euro alle imprese che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
  • una tantum di 6 mila euro alle aziende che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario nell’anno di imposta 2018;
  • 5 mila euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi (calcolato in base al fatturato/volume d’affari del 2018) alle imprese che hanno avviato l’attività prima dell’1 gennaio 2019 ed erano in regime fiscale ordinario nell’anno di imposta 2018 (fino a un massimo complessivo di 35 mila euro).
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Rafforzato l'incentivo Resto al Sud

24/7/2020

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​Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno.
L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 45 anni.
Cosa finanzia:
  • Attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
  • Fornitura di servizi alle imprese e alle persone
  • Turismo
  • Attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

Con l’approvazione definitiva del Decreto Rilancio in Senato sono state introdotte o confermate alcune importanti novità che riguardano gli incentivi Resto al Sud.

Vediamole nel dettaglio.
 
Aumenta il fondo perduto e il finanziamento massimo, confermato il contributo liquidità
Novità importante per gli incentivi di Resto al Sud. Migliorano infatti le condizioni di accesso alle agevolazioni per chi presenta la domanda a partire dal 19 luglio 2020.
In particolare:
  • Il finanziamento massimo passa da 50.000 a 60.000 euro (art. 245 bis).
  • il contributo a fondo perduto passa dal 35% al 50% delle spese ammissibili.
 
Inoltre è stato confermato (art. 245) che le imprese finanziate con Resto al Sud possono ottenere, al completamento del loro progetto, un ulteriore contributo a fondo perduto:
  • 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale
  • 10.000 euro per ciascun socio, fino a un massimo di 40.000 euro, per le società

Lo Studio Fazio offre attività di consulenza e supporto per le varie fasi di accesso all'agevolazione, che vanno dalla fase di redazione del Business Plan alla presentazione della domanda ed alla gestione dei vari adempimenti che permettono di percepire il contributo.

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Credito d'imposta al 110% per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica

23/5/2020

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​Confermato nel Decreto Rilancio il superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (anche su alcune seconde case). Possibile usufruire sia dello sconto in fattura, sia della cessione del credito, anche ad una banca.
La cessione del credito, peraltro, è prevista anche per altre nuove agevolazioni fiscale previste per l’emergenza Coronavirus, come i crediti d’imposta sull’affitto di commercianti e PMI, o quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro.

Tempistica

Come noto, La possibilità di applicare sconto in fattura o cessione del credito riguarda i lavori sostenuti nel 2020 e nel 2021. Si applica a tutti i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per i quali è prevista la nuova detrazione al 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. E’ prevista anche per altri interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, rischio sismico.

Quali lavori
  • Ristrutturazioni edilizie: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oppure lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari. Molto in sintesi, sono i lavori a cui si applica la detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro previsti dall’ articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986.
  • Efficienza energetica: lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento. Sono gli interventi agevolati con l’ecobonus al 65% previsti dall’articolo 14 del dl 63/2013.
  • Lavori antisismici: sono i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3 (in base alla classificazione del rischio sismico) previsti dall’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013.
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna: sono i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici.
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: articolo 16-ter dl 63/2013.

Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 505 e via dicendo, a ognuno dei lavori di applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
  • Sconto in fattura: è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera poi la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  • Cessione del credito: trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
​
E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
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Bando Impresa Sicura Invitalia

10/5/2020

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Impresa SIcura è il bando di Invitalia rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’intervento punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale.

Il bando di Invitalia consente alle aziende di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (DPI) finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il rimborso è concesso fino al 100% delle spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

A chi è rivolto?
Impresa SIcura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:
  1. Regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese
  2. Con sede principale o secondaria sul territorio nazionale
  3. Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
 
Cosa finanzia?
Con Impresa Sicura è possibile richiedere il rimborso delle spese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. 
Impresa Sicura rimborsa l’acquisto di:
  • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • dispositivi per protezione oculare;
  • indumenti di protezione quali tute e/o camici;
  • calzari e/o sovrascarpe;
  • cuffie e/o copricapi;
  • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
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Finanziamenti: anche le rate Invitalia possono essere sospese

26/4/2020

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Anche le rate Invitalia possono essere sospese.
Gli interessati devono presentare apposita domanda, secondo quanto previsto per gli istituti di credito dal Decreto Cura Italia.

Le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo Pec di Invitalia, unitamente ad una dichiarazione con la quale si attesta:
"di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.
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Resto al Sud: i finanziamenti 2020

28/11/2019

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Resto al Sud 2020 estende la platea di interessati ai liberi professionisti e tutti i soggetti fino a 45 anni.
Gli interessati hanno la possibilità di richiedere n finanziamento fino a 50 mila euro così ripartito:
  • 35% a fondo perduto;
  • 65% di prestito a tasso zero da rimborsare in otto anni, di cui i primi due di preammortamento.
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Bonus Sud 2019: Credito d'imposta investimenti beni strumentali

16/10/2019

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Bonus Sud 2019, fino al 31 dicembre sarà possibile beneficiare del credito d’imposta dal 25% e fino al 45% per gli investimenti in beni strumentali.

Per l’accesso all’agevolazione, finalizzata ad incentivare gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione con i dati delle spese sostenute e che rientrano tra quelle ammesse al credito d’imposta per gli investimenti.
​
Per il momento il bonus Sud è richiedibile per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Il bonus investimenti Sud 2019 è stato notevolmente modificato dalla data della sua introduzione e l’importo del credito d’imposta riconosciuto è stato elevato da un massimo del 20% fino al 45%.

Il bonus Sud è stato introdotto dal 2016 e fino al 2019 per agevolare gli investimenti delle imprese con strutture produttive situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
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Credito d'imposta: Investimenti nel Mezzogiorno

31/3/2019

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Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Il credito d'imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
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Resto al Sud 2019

3/2/2019

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Resto al Sud 2019: Finanziamenti agevolati anche per professionisti e under 46

18/11/2018

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Resto al Sud 2019 è finalmente partito! Tante le novità previste da questo nuovo bando che prevede anche una quota di fondo perduto molto elevata.
Grazie a questo nuovo bando, i giovani meridionali che desiderano intraprendere una nuova iniziativa imprenditoriale e sognano di poter restare al sud hanno una nuova grande opportunità da poter sfruttare.
La domanda può essere effettuata da un soggetto singolo che da più individui (che abbiano già costituito una società successivamente alla data del 21 giugno 2017 o che siano in procinto di farlo). Possono quindi accedervi sia le imprese individuali che le società (cooperative incluse). Ovviamente, i beneficiari del finanziamento dovranno mantenere la residenza o la sede legale nella regione indicata nella domanda stessa.

I finanziamenti possono arrivare ad un massimo di 50.000 euro a soggetto, il tetto massimo può salire fino a 200.000 euro se la domanda viene presentata da più soggetti facenti riferimento al medesimo progetto.
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Bando ISI INAIL 2017: Contributi al 65% a fondo perduto per investire in sicurezza

5/5/2018

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Dal 19 Aprille e fino al 31 Maggio 2018 si apre lo sportello del bando ISI 2017, arrivato alla settimana edizione, indetto dall'INAIL, con il quale vengono messi a disposizione delle imprese contributi a fondo perduto per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolto ad imprese, imprese agricole e, da quest'anno, anche agli Enti del terzo settore. Grazie a questo bando le imprese potranno investire nella sicurezza sul lavoro godendo di un contributo a fondo perduto fino al 65% per un importo massimo che può arrivare a 130.000 euro.
 
Rispetto alle precedenti edizioni vengono confermate le misure che incentivano progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e gli interventi di bonifica amianto. In più, quest'anno il bando viene innovato prevedendo un nuovo stanziamento ad hoc per le micro imprese che operano nel settore dell'industria e produzione del legno (Ateco C.16) e produzione di prodotti refrattari, ceramica, porcellana e terracotta (Ateco C.23 2,3 e 4).

Non sono più previste le agevolazioni riservate al settore a ristorazione e somministrazione di alimenti (che però potranno partecipare alla misura 1 generica).
​
Infine vi sarà una misura che finanzierà interventi di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, che sarà aperta anche agli enti del terzo settore.
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