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Contributo a Fondo perduto DL Sostegni

21/3/2021

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L’art. 1 del DL “Sostegni” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019.
Sono esclusi dal contributo
  • I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
  • I soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • Gli entri pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • Gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bus del TUIR.
La misura è, quindi, di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.
Possono beneficiale del fondo perduto, i soggetti che abbiano ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019).

L’ammontare del contributo è quindi calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019.
Tale percentuale è pari al:
  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€ nel periodo d’imposta 2019;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000€ nel periodo d’imposta 2019;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000€

È comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020), un contributo minimo pari a:
  • 1.000€ per le persone fisiche;
  • 2.000€ per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto tramite erogazione diretta o sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione, una istanza all’Agenzia delle Entrate, indicando la sussistenza dei requisiti richiesti.
% da applicare sulla differenza tra ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019
Ricavi/compensi anno 2019
60%
Non superiori a 100.000€
50%
Tra 100.000€ e 400.000€
40%
Tra 400.000€ e 1 milione di euro
30%
Tra 1milione e 5 milioni di euro
20%
Tra 5 milioni e 10 milioni di euro

Contatta lo Studio Fazio per ottenere maggiori informazioni,
per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti,
per il calcolo del fondo perduto e per inoltrare l'istanza
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