Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.12.2020 n. 313, il Decreto legge del 18.12.2020 n. 172 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, stabilendo che nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio tutta Italia sarà:
Le misure da applicare nei giorni in Zona Rossa Nei festivi e prefestivi compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Rossa (si applicano le misure di cui all'articolo 3 del dpcm del 03.12.2020) e saranno vietati gli spostamenti tra regioni, in particolare:
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni ci sarà la chiusura:
Restano aperti:
Le misure da applicare nei giorni in Zona Arancione Nei giorni feriali compresi dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 tutta Italia sarà in Zona Arancione (si applicano le misure di cui all'articolo 2 del dpcm del 03.12.2020), in particolare:
Per quanto riguarda le attività, in questi giorni rimarranno chiusi:
Immediato ristoro per ristoranti e bar Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati da queste nuove misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (al 19 dicembre 2020), hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto e spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. I codici ATECO ammessi ai ristori I codici ATECO ammessi ai ristori sono quelli afferenti al numero 56 e relativi alle attività dei servizi di ristorazione, e più specificatamente:
Per ulteriori informazioni:
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