Si avvicina l’appuntamento con il versamento del saldo dell’IMU 2020. La data, salvo proroghe, è fissata al 16 dicembre, ma mai, come quest’anno, la scadenza è ricca di novità. A parte l’ormai metabolizzato accorpamento di IMU e TASI, ciò che maggiormente impatta su questo adempimento è la possibilità concessa ad alcune categorie di contribuenti di evitare il versamento dell’imposta. Si tratta dei soggetti che stanno subendo la crisi scatenatasi a seguito dell’epidemia da Coronavirus. Quali sono i soggetti esonerati dal versamento? Una delle scadenze di dicembre maggiormente sentita, perché interessa una vastissima platea di contribuenti, è il versamento della seconda rata (a saldo) dell’IMU. Da quest’anno l’IMU ha accorpato anche la vecchia TASI, in una sorta di fusione tra i due tributi operata con la legge di Bilancio 2020. Pertanto, i contribuenti, già lo scorso giugno si sono cimentati con nuove regole. Ora che si avvicina l’appuntamento con il versamento del saldo, per alcuni di essi, ci sono ulteriori e importantissime novità che si aggiungono a quelle che hanno impattato sulla prima rata. Il riferimento è alle norme contenute in alcuni decreti emergenziali emanati nelle scorse settimane con misure di sostegno ed aiuto alle categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi venutasi a determinare a causa dell’epidemia da Coronavirus. In realtà, le misure di cui si discute sono state decise ed approvate in vari momenti e hanno seguito l’andamento della curva dei contagi. Volendo fare una breve cronistoria, si parte dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che ha esentato dal pagamento della prima rata alcuni contribuenti tra cui i titolari di stabilimenti balneari, agriturismi, ostelli ed altre attività similari. Successivamente, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) oltre a confermare la suddetta esenzione anche per la seconda rata, ha disposto l’esonero del versamento, ma solo della rata di dicembre, per altre categorie di cui si dirà appresso. Infine, con i Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020) e Ristori bis (D.L. n. 149/2020), l’esonero per il versamento della rata di dicembre è stato esteso ad altre categorie economiche, interessate dalle chiusure e limitazioni disposti con i D.P.C.M. emanati a seguito della seconda ondata autunnale dell’epidemia. Esoneri contenuti nel decreto Agosto Come anticipato, il decreto Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) ha previsto una serie di esoneri per il versamento della seconda rata IMU, alcuni dei quali sono a completamento di quanto già disposto per la rata di giugno, mentre altri riguardano categorie economiche non ancora interessate da provvedimenti di questo tipo. Infatti, sono stati esentati dal versamento della rata di dicembre gli immobili:
La condizione, che è sempre presente in tutte le disposizioni di cui si parla, è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali). Questi immobili erano già stati interessati da una norma agevolativa di pari tenore in occasione del versamento del primo acconto. Pertanto, si può affermare che per queste attività, per il 2020, non è dovuta alcuna imposta. Il decreto Agosto ha anche previsto nuove esclusioni, però, questa volta, con effetto solo sulla seconda rata. In particolare, sono interessati gli immobili:
Da segnalare anche che, per gli immobili di categoria D3 appena citati, l’esenzione si applicherà anche nel 2021 e 2022, salvo approvazione UE. Inoltre, con un’altra disposizione, sempre contenuta nel decreto Agosto (art. 78 bis) è stato previsto che, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola. E’ evidente che la precisazione, che ha effetto retroattivo, impatta sulla disciplina agevolativa IMU per queste categorie di contribuenti (i terreni posseduti da CD e IAP non sono soggetti all’imposta). Categorie esonerate con i decreti Ristori Pur confermando quanto previsto nel decreto Agosto, con i due decreti Ristori (Ristori e Ristori bis) il Legislatore ha ampliato le categorie interessate dall’esonero del versamento della seconda rata IMU. Nel dettaglio, con il Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020), è stato abolito il versamento per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto, le stesse categorie che beneficiano del contributo a fondo perduto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi). E come per quella misura, anche per il versamento dell’IMU, l’esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla). Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Da ultimo, sull’argomento di cui si discute, è intervenuto anche il secondo decreto Ristori (art. 5 D.L. n. 149/2020). Tale norma ha previsto l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU per le attività elencate nell’Allegato 2 al decreto, ma a differenza di tutti gli altri esoneri, per questi soggetti, l’agevolazione spetta solo se l’attività è ubicata in zona rossa. Conguaglio Imu 2020: spostato il termine al 28 febbraio La scadenza del Saldo Imu 2020 è confermata per il 16 dicembre ma, a causa del rinvio per i Comuni dell’aggiornamento delle aliquote, viene prorogato il termine per versare il conguaglio dell’imposta. Il contribuente potrà dunque attendere il 28 febbraio 2021 senza dover incorrere in alcuna sanzione o in pagamento di interessi. La disposizione è contenuta nella legge di conversione del decreto con il quale viene stabilita la proroga dello stato di emergenza da Covid-19. Sarà dunque possibile dilazionare il pagamento dell'imposta sulla casa in due tranche. Come sopra anticipato, la misura si è resa necessaria a fronte del rinvio al 31 dicembre 2020 del termine ultimo entro il quale i Comuni dovranno provvedere a inserire sul sito del Mef l’aggiornamento delle aliquote da applicare e il relativo regolamento. Lo spostamento del termine, normalmente fissato al 28 ottobre, per la delibera delle nuove aliquote, ha dunque avuto ripercussioni sulla scadenza per il pagamento di eventuali conguagli dell’imposta sulla casa. L’effetto di questo slittamento è che per il pagamento della seconda rata , fissata al 16 dicembre, si dovranno applicare le vecchie aliquote, nonostante l'approvazione della nuova Imu che ha fatto il suo ingresso a partire dal 1° gennaio 2020. Per calcolare l’importo che dovrà essere corrisposto il 16 dicembre si dovranno utilizzare le aliquote del 2019. Le regole dello scorso anno dovranno essere applicate anche per ciò che concerne le esenzioni e le agevolazioni. In sostanza, per la seconda rata, il contribuente pagherà la stessa cifra versata per l'acconto del 16 giugno 2020, per il cui calcolo si è fatto riferimento alla metà dell’importo dovuto a titolo di IMU e TASI nell’anno 2019. Chi sarà obbligato al pagamento della tassa sulla casa dovrà dunque tener conto della scadenza del 16 dicembre per il saldo e del 28 febbraio per il conguaglio. Per ulteriori informazioni
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