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Sanzioni per mancato utilizzo del POS ed estensione della fattura elettronica

30/6/2022

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​La conversione in legge del D.L. 36/2022 conferma alcune importanti novità riguardanti il popolo delle partite Iva: vengono apportate modifiche alla disciplina dei pagamenti elettronici ed ampliato il novero dei soggetti obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico.
In particolare, l’articolo 18, comma 1, stabilisce l’obbligo per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti effettuati con strumenti elettronici, pena l’applicazione di sanzioni.
Pertanto, a decorrere dal 30 giugno 2022 i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate (c.d. obbligo di POS).
Nella sostanza la norma anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l’entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici oltre che con le carte di pagamento, anche con carte prepagate.
Si ricorda che l’articolo 15 D.L. 179/2012 ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall’articolo 9, comma 15-bis, D.L. 150/2013) l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito.
In seguito, la L. 208/2015 ha esteso l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
L’articolo 19-ter D.L. 152/2021 aveva modificato il suddetto articolo 15 inserendo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione di importo pari a 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione) nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato (comma 4-bis).
Trovano applicazione le norme generali sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981) ma è esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
L’articolo 18, comma 2 estende, invece, l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti di “ridotte dimensioni”. Come noto l’Iva è un’imposta armonizzata al livello intra-Ue e, conseguentemente, ogni modifica attuata da uno Stato membro richiede il benestare della Commissione europea. In tal senso, con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, il Governo italiano aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad estendere l’ambito di applicazione della fatturazione elettronica ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva Iva.
Tale obbligo trova applicazione a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (articolo 18, comma 3). Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il comma 4 dell’articolo 18, infine, modifica l’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, D.L. 124/2019, sopprimendo il riferimento al comma 1-ter, ovvero alla cessione di beni e servizi nei confronti dei soli consumatori finali.
Con la modifica introdotta gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento sono, pertanto, tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti sia nei confronti dei consumatori finali sia degli operatori economici.
Sarà trasmesso l’importo complessivo dei dati relativi degli importi incassati elettronicamente dagli esercenti e certificati tramite i registratori di cassa.
Per ulteriori chiarimenti
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