Studio Fazio
  • Home
  • Dove Siamo
  • Contattaci
  • Giorni e Orari Apertura
  • DI cosa si occupa
  • News
  • Finanziamenti
  • Fatturazione Elettronica
  • Lo Studio
  • Emergenza Covid-19
  • Bonus 110%
  • Professionisti

Società Srl e Cooperative: passa al 2023 l’obbligo di nomina dell’organo di controllo

7/11/2021

0 Comments

 
Nuova proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle Srl e delle cooperative. Il D.L. n. 118 del 2021, modificato durante l’iter di conversione in Parlamento, fa slittare l’obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e quindi nel 2023. Con questo ulteriore differimento si dà attuazione ad un sostanziale allineamento di questa nomina con la decorrenza di altri strumenti di allerta, prevista a partire dalla fine del 2023. Quali sono gli impatti per le società che hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito?
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata prevista l’introduzione del sistema di allerta, un complesso di disposizioni ritenute necessarie a prevenire le situazioni di difficoltà e a conservare la continuità aziendale delle imprese.
Per questo sistema è previsto l’utilizzo di diversi strumenti che avranno il fine comune di intercettare sintomi di difficoltà economica delle imprese. Tra questi strumenti sono previsti, ad esempio, indicatori ed indici di varia natura e l’introduzione di nuovi obblighi a carico delle società.
L’art. 379 del Codice della crisi (D.Lgs. n. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi, ha previsto l’attuale versione dell’art. 2477 del codice civile dove si introduce l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società a responsabilità limitata e delle cooperative che, nei due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’organo di controllo, una volta nominato, è chiamato a verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito:
- all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
- all’esistenza dell’equilibrio economico-finanziario;
- alla stima del prevedibile andamento della gestione.
​
Accertate eventuali criticità in merito, l’organo di controllo è chiamato ad adempimenti che hanno lo scopo del superamento dell’eventuale crisi della società, attraverso l’adozione di iniziative finalizzate all’emersione tempestiva delle problematiche indicate e alla prevenzione dell’insorgenza di uno stato di insolvenza

Gli organi di controllo già nominatiIn passato, considerati i termini fissati per la nomina degli organi di controllo, alcune società hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito.
Sulle possibilità di interruzione anticipata dell’incarico di organi già nominati, con il documento pubblicato il 15 ottobre 2020, dal titolo “Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, la Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si sono espressi manifestando perplessità sulla possibilità di revoca da parte della società dei revisori legali già nominati.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di chiarimenti, si è espresso affermando che la norma indica un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo. Aver provveduto anticipatamente risulta essere perfettamente compatibile con la disposizione normativa e non può portare ad un’interpretazione che faccia venir meno tale obbligo una volta assolto, solo perché il termine è stato differito.
Contattaci
0 Comments



Leave a Reply.

    Seguici anche su

      Newsletter

    Iscriviti alla newsletter

    Categorie

    All
    Bonus 110%
    Consulenza Del Lavoro
    Crea Il Tuo Sito Web
    Emergenza Covid 19
    Fattura Elettronica
    Finanziamenti
    Rottamazione Bis
    Scadenze
    Varie

    dove siamo
    contattaci
Studio Fazio Associato
Foto
Indirizzo:
​Via Trento n° 39
Barcellona P.G. (ME) - 98051
Telefono:
090 9703267
​Email:
​studiomariofazio@virgilio.it
segreteria@studio-fazio.it
Di cosa si occupa lo Studio Fazio
  • Consulenza Contabile e Fiscale
  • Contenzioso Tributario
  • Consulenza del Lavoro
  • Revisione Legale
  • ​Ristrutturazione del Debito
  • ​Bilancio e Report Aziendale
  • Credito d'esercizio
  • Piano di Investimenti per finanziamenti avvio attività
  • Consulenza Assicurativa
  • Amministrazione Condominiale
  • Creazione e Gestione Siti Web
  • Fatturazione Elettronica
  • Organizzazione e riorganizzazione aziendale
  • Business Plan
  • Controllo di Gestione
  • Valutazione d'Azienda
  • Consulenza Amministrativa
  • Servizi Online

    Foto

    Richiedi le tue informazioni e/o
    ​prenota un appuntamento.

    [object Object]
Invia
www.www.studiocommercialefaziomario.com.com​
Privacy Policy
Cookie Policy
  • Home
  • Dove Siamo
  • Contattaci
  • Giorni e Orari Apertura
  • DI cosa si occupa
  • News
  • Finanziamenti
  • Fatturazione Elettronica
  • Lo Studio
  • Emergenza Covid-19
  • Bonus 110%
  • Professionisti