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Tutte le Scadenze della Rottamazione Bis

1/12/2017

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​Il primo appuntamento con la rottamazione-bis delle cartelle Equitalia è stato il 31 ottobre quando l’agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto il modello di adesione per i contribuenti esclusi dalla rottamazione-uno (perché avevano piani di dilazione in corso e non erano in regola con i pagamenti) e ora “ripescati” dalla rottamazione-bis. Da quel momento l’operazione è entrata nel vivo. Anche se ora i modelli dovranno essere aggiornati visto che il decreto fiscale collegato alla manovra è stato sensibilmente modificato nell’esame al Senato e ora è stato approvato definitivamente dalla Camera senza ulteriori modifiche.

Chi non è in regola con la prima rottamazione 
Il primo fronte della rottamazione-bis riguarderà chi non è in regola con la rottamazione tuttora in corso. Alla luce delle modifiche apportate dal Senato, il 7 dicembre (rispetto alla versione originaria che prevedeva il 30 novembre) sarà il termine per pagare l’unica rata o le rate non versate alle scadenze del 31 luglio o del 2 ottobre (il termine slittato dal 30 settembre che cadeva di sabato). Scadrà il 7 dicembre anche l’eventuale terza rata del piano di pagamento di rottamazione che era prevista per il 30 novembre.

Il secondo fronte: i «ripescati» 
Il secondo fronte riguarda i contribuenti che sono stati esclusi dalla prima rottamazione perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di rateazione in corso con l’ex Equitalia e non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute entro il 31 dicembre dello scorso anno.

Alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento questo è il nuovo calendario:
​

2 gennaio 2018: Agenzia delle Entrate-Riscossione deve aggiornare il modello di adesione alla rottamazione già predisposto a fine ottobre (il termine in realtà è il 31 dicembre ma cade di domenica e anche il 1° gennaio è festivo)

15 maggio 2018: Richiesta di adesione alla rottamazione delle cartelle per i contribuenti esclusi dalla prima rottamazione perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di dilazione in corso con l’ex Equitalia e non erano in regola con i pagamenti a fine dello scorso anno

30 giugno 2018: L’agente della riscossione comunica l’ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, non pagate e da versare per mettersi in regola

31 luglio 2018: Per essere riammessi alla rottamazione delle cartelle bisogna versare in un’unica soluzione le rate non saldate, i cui importi sono stati comunicati dall’agente della riscossione entro il 30 giugno. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di queste somme determina l’esclusione dalla rottamazione
 
1° ottobre 2018: L’agente della riscossione comunica ai contribuenti riammessi l’ammontare delle somme dovute per la definizione , delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (il termine in realtà è il 30 settembre ma cade di domenica e quindi slitta al giorno successivo)
​
31 ottobre 2018: Il contribuente deve versare una prima tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione

30 novembre 2018: Il contribuente deve versare una seconda tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione

28 febbraio 2018: Il contribuente deve versare l’ultima tranche del 20% delle somme complessivamente dovute per la definizione

Il terzo fronte: le nuove adesioni per i carichi da gennaio a settembre 2017 
Il terzo profilo della rottamazione-bis riguarda i contribuenti con carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

2 gennaio 2018: Agenzia delle Entrate – Riscossione deve predisporre il modello di adesione alla rottamazione dei carichi affidati al concessionario dal 1° gennaio al 30 dicembre 2017

15 maggio 2018: Termine per l’adesione alla rottamazione per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio fino al 30 settembre 2017

31 marzo 2018: Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente l’affidamento di carichi per i quali non risulta ancora notificata la cartella 

30 giugno 2018: Agenzia delle Entrate- Riscossione comunica entro questa data gli importi dovuti per la definizione della rottamazione, delle relative rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
 
31 luglio 2018: Scade il termine per il versamento della prima o unica rata
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1° ottobre 2018: Scade il termine per il versamento dell’eventuale seconda rata (il termine in realtà è il 30 settembre ma cade di domenica e quindi slitta al giorno successivo)

31 ottobre 2018: Scade il termine per il versamento dell’eventuale terza rata

30 novembre 2018: Scade il termine per il versamento dell’eventuale quarta rata

28 febbraio 2019: Scade il termine per l’eventuale quinta e ultima rata
​
Il quarto fronte: le nuove adesioni per i carichi dal 2000 al 2016 
C’è poi un quarto fronte che riguarda i contribuenti con carichi relativi agli anni 2000-2016 (quest’ultima è una novità inserita durante l’iter parlamentare di conversione del decreto fiscale) che non hanno fatto domanda di adesione alla prima rottamazione. Anche per questi ultimi (così come i «ripescati») la rottamazione potrà essere pagata solo in tre rate.

2 gennaio 2018: Agenzia delle Entrate – Riscossione deve predisporre il modello di adesione alla rottamazione dei carichi affidati al concessionario dal 2000 al 2016

15 maggio 2018: Termine per l’adesione alla rottamazione per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2016 ma è necessario non aver già presentato domanda alla prima rottamazione

1° ottobre 2018: L’agente della riscossione comunica ai contribuenti ammessi l’ammontare delle somme dovute per la definizione, delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (il termine in realtà è il 30 settembre ma cade di domenica e quindi slitta al giorno successivo)

31 ottobre 2018: Il contribuente deve versare in un’unica tranche o in alternativa una prima tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione

30 novembre 2018: Il contribuente deve versare la seconda eventuale tranche del 40% delle somme complessivamente dovute per la rottamazione

28 febbraio 2019: Il contribuente deve versare l’ultima tranche del 20% delle somme complessivamente dovute per la definizione
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