Il decreto semplificazioni interviene sulla trasmissione dell’esterometro: stop all’obbligo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi scambiate con soggetti esteri se di importo non superiore a 5.000 euro.
La riformulazione della disciplina esclude l’obbligo, oltre che per le operazioni per le quali sia stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica via Sdi, anche per quelle di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies” del dpr 633/72.
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Incontro, presso l’Istituto IIS Antonello di Messina, con le quinte classi finalizzato ad illustrare opportunità, programmi, politiche europee e finanziamenti agevolati per i giovani che vogliono intraprendere attività imprenditoriali. Sono state, inoltre, affrontate tematiche molto importanti come l'importanza di una attenta e accurata pianificazione aziendale, redazione di un Business Plan ben strutturato, vari regimi fiscali e forme societarie previste dall'ordinamento Italiano e varie forme di rapporti lavorativi col personale dipendente. Dal 30 giugno 2022 per professionisti e commercianti scatteranno le sanzioni in caso non accettino pagamenti elettronici: entra in vigore infatti l’obbligo di Pos, previsto dal Decreto PNRR.
SANZIONI L’obbligo del Pos trova la sua compiutezza, in senso sanzionatorio, nell’ultimo decreto legato all’attuazione del PNRR, al 30 giugno 2022 e quindi dal primo luglio, chi tra i citati obbligati non avrà ancora predisposto quanto di necessario per effettuare transazioni elettroniche. n caso contrario, si applicherà una sanzione minima di 30 euro maggiorata del 4% in relazione al valore del pagamento digitale rifiutato. Viene esclusa la possibilità, prevista dalla legge n. 689/1981 di procedere al pagamento in misura ridotta (oblazione amministrativa). Con l'art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n 100 del 30 aprile 2022 si stabilisce di estendere l'obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti:
In particolare, l'art. 18 commi 2 e 3 stabilisce l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio 2022 per
Sono invece esonerati da tale obbligo le cosiddette micro PIVA per le quali la fatturazione elettronica scatta a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti, viene stabilito che:
In linea generale, in caso di emissione di fatturazione elettronica, il contribuente in regime forfettario dovrà indicare, come codice Iva, il codice N2.2, specificando nella descrizione la normativa di riferimento: “Non soggetta ad Iva, legge 190/2014 Regime Forfettario”. Per gli importi superiori ad € 77,47, in fattura dovrà essere applicata l’imposta di bollo virtuale, che dovrà essere versata trimestralmente tramite Modello F24. Per ulteriori informazioni:
Un emendamento alla legge di conversione del decreto Ucraina introduce l’obbligo per le imprese di possedere l’attestazione della qualificazione per categorie di lavori e per classi di importo, finora operante solo nel settore degli appalti pubblici (SOA).
Imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superiori ad € 516.000 devono fare i conti con una disciplina che distingue tre periodi:
Il Decreto Ministeriale 14 aprile 2022 del MISE autorizza l’incremento dell’importo del diritto annuale per gli anni 2022, 2023, 2024 delle Camere di Commercio.
A partire da maggio prende il via il Fondo impresa femminile che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. Le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati potranno essere presentate secondo il calendario delle date di apertura degli sportelli:
Gli sportelli online per la presentazione delle domande saranno gestiti da Invitalia per conto del Ministero dello sviluppo economico. Cos’è Il Fondo impresa femminile è l’incentivo del Ministero dello sviluppo economico che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro di risorse PNRR e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021. In questa prima fase il Fondo prevede l’apertura di sportelli online e l’attivazione di azioni di accompagnamento, formazione e valorizzazione della cultura imprenditoriale delle donne. Le agevolazioni saranno concesse per programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. La misura rientra nel pacchetto di interventi promossi dal Ministero a sostegno della impresa femminile, indicati come prioritari nella missione “Inclusione e coesione” del PNRR che ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro. Con prossimi provvedimenti ministeriali verranno infine rifinanziate le altre misure già avviate come Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative. A chi si rivolge Il Fondo sostiene le imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con sede in tutte le regioni italiane. Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:
Cosa finanzia Dipende a quale tipologia di impresa si appartiene: 1. Se una libera professionista vuole costituire una nuova impresa, oppure l’impresa è stata costituita da meno di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a 250 mila euro. Il Fondo mette a disposizione un contributo a fondo perduto che varia in funzione della dimensione del progetto:
2. Se invece si ha un’impresa attiva da più di 12 mesi, si possono presentare progetti d’investimento fino a 400 mila euro per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti. In questo caso, il Fondo prevede un mix di contributo a fondo perduto e finanziamento a tasso zero, con una copertura fino all’80% delle spese ammissibili, per un massimo di 320 mila euro, da rimborsare in otto anni. In entrambi i casi, non è richiesto un valore minimo del progetto d’investimento, che dovrà essere realizzato in 24 mesi. I piani di spesa possono prevedere le spese per investimento e il costo del lavoro. Sono finanziabili anche le spese per il circolante, entro un massimo del 20% del programma di spesa ammissibile (o del 25% per le imprese con più di 36 mesi). Solo per le imprese con oltre 36 mesi di vita il contributo al circolante è concesso interamente a fondo perduto. Le proponenti possono inoltre richiedere, al momento della compilazione della domanda, il servizio di assistenza tecnico-gestionale che comprende:
Le voci di spesa ammesse sono:
Quando presentare la domanda: Date di apertura Per le nuove imprese, o costituite da meno di 12 mesi, la compilazione sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione della domanda sarà possibile dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022
Per ulteriori informazioni e per ricevere una consulenza:
Entro il prossimo 16 marzo le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.
L’importo varia in base all’ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione) al 1° gennaio 2022:
Oggetto: Limite utilizzo contante
La soglia, scesa a 1.000€ dal 1° gennaio 2022, torna a 2.000€ per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe. Il limite scenderà a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023. Effetti sui trasferimenti già effettuati Con riferimento a eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, cioè allorquando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro, si applica il principio del favor rei. Quindi eventuali trasferimenti di denaro, oltre la soglia ora modificata, è come se non fossero mai stati effettuati (a condizione, però, di non aver superato la soglia di 1.999,99€). A quali trasferimenti di denaro si applica il limite Il limite si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio, anche alle donazioni. Il padre che eroga al figlio una somma di denaro, necessaria per dare fronte alle esigenze dello stesso, non deve superare la soglia di 1.999,99 euro. Se l’importo dovesse essere superiore, il trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare. Divieto di pagamenti frazionati È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. A tal proposito l’art. 1, comma 2, lettera v), D.Lgs. n. 231/2007 precisa che, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni. Sembrerebbe, quindi, che se il frazionamento dell’operazione fosse effettuato in un arco temporale più ampio, ad esempio di 8 giorni, il comportamento sia corretto, ma in realtà non è così. Infatti, la disposizione citata continua precisando che rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per considerarla tale. In questo caso, quindi, non assumerà alcun rilievo il limite temporale di 7 giorni. In buona sostanza deve essere verificato di volta in volta se sussistano elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato con lo specifico intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro contante. Pagamenti a rate Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2.000 euro. Ciò anche laddove l’importo complessivamente corrisposto fosse superiore a tale limite massimo. Infatti, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90 giorni data fattura. Il pagamento in più rate della somma dovuta non è effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia. Versamenti e prelevamenti bancari Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario. In tal caso il soggetto non sta effettuando alcun trasferimento denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo. Tuttavia, pur non configurandosi in astratto alcuna violazione, l’eccessivo e frequente utilizzo del denaro contante potrebbe indurre l’istituto di credito a sospettare che le operazioni sono poste in essere con finalità di riciclaggio. Potrebbero quindi essere chieste spiegazioni sulla provenienza del denaro o sulle finalità del prelievo. Diversamente, qualora le indicazioni non fossero convincenti, l’istituto di credito potrebbe effettuare all’UIF la comunicazione di operazione sospetta. Finanziamento Agevolato rivolto a:
Finanziamento agevolato rivolto a:
Finanziamento agevolato rivolto a:
Per ulteriori informazioni:
Novità per quanto riguarda i bonus assunzioni nel 2022. La Commissione Europea ha infatti dato l’ok agli sgravi contributivi per le assunzioni di under 36 e donne svantaggiate effettuate sino al 30 giugno 2022. Prorogata al 30 giugno prossimo anche l’autorizzazione per lo sgravio Decontribuzione Sud che la stessa Legge numero 178 ha esteso al 31 dicembre 2029. Bonus assunzioni 2022: Under 36 La Legge n. 178/2020 (Manovra 2021) ha riconosciuto (articolo 1 commi dal 10 al 15) uno sgravio pari al 100% dei contributi INPS carico azienda, nel limite massimo di 6 mila euro annui e per trentasei mesi, a beneficio dei datori di lavoro privati che:
L’agevolazione è riservata a coloro che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro, nel corso dell’intera vita lavorativa. Per ulteriori informazioni
l decreto Sostegni ter (dl n. 4 del 27 gennaio 2022 – GU n. 21 del 27 gennaio 2022) stanzia 40 milioni di euro da erogare sotto forma di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.
Si tratta di imprese che operano:
Il superbonus 110 spetta anche per gli interventi di sostituzione integrale della facciata continua, così si legge nell’interpello n. 61/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
A parere dell’Agenzia, è possibile fruire del superbonus per le spese sostenute per la sostituzione integrale della facciata continua, visto che l’intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione a patto che siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e sussistano i requisiti previsti dal dm 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi. Resto al Sud esteso anche alle attività commerciali e alle isole minori del Centro-Nord. Sono queste le due novità che rafforzano ulteriormente l’incentivo per gli imprenditori under 56, già attivo nelle regioni del Mezzogiorno e in alcune aree del Centro Italia colpite dei terremoti del 2016 e 2017. Il doppio ampliamento, che riguarda i settori di applicazione e i confini geografici, è stabilito dall’articolo 13 della Legge 9 novembre 2021, n. 156 (legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121). L’apertura al commercio consente di allargare in modo significativo il bacino dei potenziali beneficiari, come era già accaduto con l’estensione ai liberi professionisti. Per ulteriori informazioni:
Con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l'INPS fornisce indicazioni sull'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178). INCENTIVO
REQUISITI
Per ulteriori informazioni
Dal 1° gennaio 2022 entra in vigore un cambiamento non da poco nei pagamenti in contati: scatta, infatti, il nuovo limite a 1.000 euro.
Dal prossimo anno si dovranno seguire nuove regole e per chi non si attiene al nuovo limite il rischio è di incorrere in sanzioni salate. Cosa cambia dal punto di vista pratico? Dal 2022 saranno consentiti pagamenti in contanti solo fino a 999,99 euro a un’altra persona o azienda. Per i pagamenti oltre questo importo bisogna usare strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, bancomat, carta di credito o debito. Nel testo della Legge di Bilancio 2022 vengono previsti tre mesi in più per la maternità di lavoratrici autonome e libere professioniste.
Potranno beneficiarne le lavoratrici autonome e professioniste che, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, abbiano percepito un reddito inferiore a 8.145 euro. Sul congedo di maternità sono diverse le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, tra cui quella dei tre mesi in più per le lavoratrici autonome entro determinati limiti di reddito. Vediamo insieme quali sono i principali aggiornamenti alla disciplina del congedo parentale. Nella Legge di Bilancio 2022 si disporranno tre mesi in più di congedo maternità per le lavoratrici autonome e professioniste. Il che equivale a dire che l’indennità di maternità, attualmente erogato per cinque mesi, si percepirà per un periodo più lungo, ma in presenza di alcuni requisiti di reddito. Congedo di maternità per libere professioniste, quanti mesi dura?Per le lavoratrici autonome i tre mesi di congedo maternità extra previsti dalla legge di Bilancio 2022 vanno a sommarsi ai cinque mesi già previsti; il periodo può essere fruito prima o dopo la data del parto. In caso di adozione o affidamento i 5 mesi decorrono dal momento dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affido. L’indennità prevista è dell’80% del reddito da lavoro. Per beneficiare dell’indennità di maternità extra della durata di tre mesi, le lavoratrici autonome devono aver percepito reddito inferiore agli 8145 euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità. Tale livello di reddito verrà aggiustato di anno in anno a seconda delle valutazioni Istat. Per percepire i tre mesi di congedo di maternità aggiuntivi occorre poi che le lavoratrici autonome siano iscritte ad una gestione Inps o alle casse professionali. Il congedo di maternità per autonome e professioniste si rivolge alle categorie elencate negli articoli 64, 66 e 70 del Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare:
Nuova proroga del termine per l’introduzione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle Srl e delle cooperative. Il D.L. n. 118 del 2021, modificato durante l’iter di conversione in Parlamento, fa slittare l’obbligo alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e quindi nel 2023. Con questo ulteriore differimento si dà attuazione ad un sostanziale allineamento di questa nomina con la decorrenza di altri strumenti di allerta, prevista a partire dalla fine del 2023. Quali sono gli impatti per le società che hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito?
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata prevista l’introduzione del sistema di allerta, un complesso di disposizioni ritenute necessarie a prevenire le situazioni di difficoltà e a conservare la continuità aziendale delle imprese. Per questo sistema è previsto l’utilizzo di diversi strumenti che avranno il fine comune di intercettare sintomi di difficoltà economica delle imprese. Tra questi strumenti sono previsti, ad esempio, indicatori ed indici di varia natura e l’introduzione di nuovi obblighi a carico delle società. L’art. 379 del Codice della crisi (D.Lgs. n. 14/2019), dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi, ha previsto l’attuale versione dell’art. 2477 del codice civile dove si introduce l’obbligo della nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società a responsabilità limitata e delle cooperative che, nei due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio; b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni; c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. L’organo di controllo, una volta nominato, è chiamato a verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito: - all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa; - all’esistenza dell’equilibrio economico-finanziario; - alla stima del prevedibile andamento della gestione. Accertate eventuali criticità in merito, l’organo di controllo è chiamato ad adempimenti che hanno lo scopo del superamento dell’eventuale crisi della società, attraverso l’adozione di iniziative finalizzate all’emersione tempestiva delle problematiche indicate e alla prevenzione dell’insorgenza di uno stato di insolvenza Gli organi di controllo già nominatiIn passato, considerati i termini fissati per la nomina degli organi di controllo, alcune società hanno adempiuto alle disposizioni di legge, trovandosi, poi, a rilevare che il termine era stato differito. Sulle possibilità di interruzione anticipata dell’incarico di organi già nominati, con il documento pubblicato il 15 ottobre 2020, dal titolo “Sindaci e revisori Legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”, la Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) si sono espressi manifestando perplessità sulla possibilità di revoca da parte della società dei revisori legali già nominati. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di richiesta di chiarimenti, si è espresso affermando che la norma indica un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo. Aver provveduto anticipatamente risulta essere perfettamente compatibile con la disposizione normativa e non può portare ad un’interpretazione che faccia venir meno tale obbligo una volta assolto, solo perché il termine è stato differito. La Legge di Bilancio 2022 nella sua versione proroga i vari bonus ristrutturazione, ecobonus e bonus facciate.
Rispetto alla bozza, finora in circolazione, dovrebbero essere confermati, per tutti i bonus casa, la cessione del credito e lo sconto in fattura. Attualmente il rinnovo della duplice opzione, alternativa all’utilizzo in detrazione dei bonus edilizi, è confermata soltanto per il superbonus del 110%. Il regime forfettario continuerà ad esistere anche nel 2022. Nel progetto di riforma fiscale non si parla di cambiamenti sostanziali.
Probabilmente verranno ritoccati i coefficienti di redditività, ma in generale sarà però confermato anche nel nuovo anno. |