Novità in materia di Lavoro:
Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35 Il successivo comma 10 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 35, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017). In particolare, si prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi. Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Sgravio contributivo per l’assunzione di donne I commi 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012. Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente (l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto). Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti Ai commi da 20 a 22 è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti: - dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; - dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL. Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché della quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996, e i relativi criteri di ripartizione. Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli Con il comma 33 viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 503, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D.Lgs. n. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. NOVITÀ FISCALI Esenzione IRPEF redditi agrari Il comma 38 - intervenendo sull’articolo 1, comma 44, della legge n. 232/2016 - proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. IVA agevolata su take away e delivery Al comma 40 si prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio. Imposta registro minima terreni agricoli Con il comma 41 si dispone che, per l’anno 2021, non si applica l’imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali. Tassazione dei ristorni Il comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale. La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente. Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali I commi da 44 a 47 introducono un abbattimento dell’IRES del 50% sui dividendi percepiti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dai trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR) o dalle stabili organizzazioni di tali enti nel territorio statale (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR) che svolgono senza scopo di lucro ed in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale nei seguenti ambiti: - famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; - prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; - ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; - arte, attività e beni culturali. Il risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle predette attività di interesse generale. Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Sconto IMU e TARI per i pensionati residenti all’estero Al comma 48 si prevede a favore dei pensionati italiani all’estero, a partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto: - la riduzione del 50% dell’IMU; - la riduzione di due terzi della TARI, la tassa sui rifiuti. Incentivi rientro in Italia lavoratori qualificati Il comma 50 - di modifica dell’articolo 5 del D.L. n. 34/2019 - consente di usufruire dell’allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei lavoratori impatriati anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015. Essi possono optare per l’estensione per 5 periodi d’imposta del predetto regime di favore, previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia. Tali disposizioni non si applicano agli sportivi professionisti. Le modalità di esercizio dell’opzione dovranno essere definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Riallineamento avviamento Il comma 83 estende la possibilità di effettuare il riallineamento contabile/fiscale, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Incentivi operazioni aggregazione aziendale I commi da 233 a 243 introducono un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data. L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione. Detrazione spese veterinarie Il comma 333 eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19%. IVA vaccini Covid-19 Al comma 452 viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’imposta sull’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione di quella assolta a monte, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione. Il comma 453, invece, dispone, in deroga al numero 114 della tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R. n. 633/1973, che le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022. Locazioni brevi Con il comma 595 si prevede che, a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Esenzione 2021 prima rata IMU turismo Ai commi da 599 a 601 viene prevista l’esenzione della prima rata dell’IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili: - stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate; - immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni; -discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate. L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19". Bonus locazioni Il comma 602 estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali. Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un’ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020. Semplificazioni fiscali Con il comma 1102 si introducono diverse semplificazioni fiscali. In particolare: - si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l’obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; - si stabilisce che per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; - si estende al 2021 l’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; - si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA. Bollo sulle fatture elettroniche Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto. Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare: - viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l’avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione; - viene differita al 1° luglio 2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione; - si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni I commi 1122 e 1123, con la modifica del comma 2, dell’articolo 2, del D.L. n. 282/2002, prorogano la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l’aliquota dell’11%. Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021. MISURE AGEVOLATIVE Proroga bonus edilizi Con i commi da 58 a 60 e 76, vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i seguenti bonus: - il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; - la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%; - l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017); - il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l’ammontare massimo di spese detraibili; - il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Bonus idrico I commi da 61 a 65 introducono un bonus idrico, pari a 1.000 euro, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. La definizione delle modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente. Superbonus 110% Con i commi da 66 a 75 viene modificata la disciplina del superbonus 110%. In particolare: - tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; - viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari - IACP - fino al 31 dicembre 2022). Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5; - il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; - viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale; - viene stabilito che l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020); - si riscrive il comma 8 dell’articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% (di cui al comma 1 dell’art. 119) la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine; - vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa; - viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus; - per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119 del decreto Rilancio. Nuova Sabatini I commi 95 e 96 intervengono sulla disciplina della “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013), semplificando ulteriormente l’accesso alla misura, estendendo a tutte le domande l’erogazione in un’unica soluzione del contributo statale, finora prevista, a seguito della modifica apportata dal decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, articolo 39, comma 1), per i soli finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro. Misura Resto al Sud Con il comma 170 viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per accedere alla misura agevolativa "Resto al Sud”, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 91/2017, che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Proroga crediti d’imposta Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall’articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016. Al comma 230 è invece prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro. Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022: - il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608); - il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609); - il credito d’imposta per i servizi digitali, introdotto dall’articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610). Agevolazioni fiscali per le nuove attività nelle ZES Ai commi 173-176, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi D.L. n. 91/2017, si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi. Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI Al comma 244 viene invece prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento. Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia e all’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità. Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI Ai commi da 219 a 226 viene istituito un credito d’imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Proroga moratoria PMI I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni I commi 263 e 264 modificano e prorogano fino al 30 giugno 2021 alcune delle agevolazioni stabilite dall’articolo 26 (in particolare, dai commi 8 e 12) del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Le novità riguardano, in particolare, il credito d’imposta sulle perdite e il Fondo Patrimonio PMI. Per quanto riguarda il credito d’imposta sulle perdite, per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021, viene aumentato dal 30 al 50% l’ammontare massimo del credito d’imposta a favore della società. Resta fermo che il credito d’imposta è riconosciuto con riguardo alle perdite risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2020. Viene inoltre stabilito che il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente alla data di approvazione del bilancio 2020 ma entro il 30 novembre 2021, ferma restando la data d’inizio. Per il Fondo Patrimonio PMI, invece, viene fissato a 1 miliardo di euro il limite specifico per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021. La proroga non riguarda il credito d’imposta spettante al soggetto che effettua il conferimento in denaro nel capitale delle società (di cui ai commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Bonus affitti per unità immobiliari residenziali Con i commi da 381 a 384 si introduce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate. Incentivi auto bassa emissione CO2 I commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare: - per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021; - per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a 1.500 euro. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA. Al comma 657 si prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro. Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018194. Il comma 692 incrementa le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. Bonus Transizione 4.0 I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0. Si tratta nello specifico: - del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). Con la nuova disciplina vengono aumentate le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili ed esteso l’ambito oggettivo con l’inclusione dei beni immateriali “generici. Le nuove regole si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020; - del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31 dicembre 2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall’art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187); - del credito d’imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili. Bonus per depuratori acqua I commi da 1087 a 1089 istituiscono un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a: - per le persone fisiche non esercenti attività economica: 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare; - per gli altri soggetti: 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022). Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro Con i commi da 1098 a 1100 si interviene sulla disciplina del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), modificando il termine previsto per utilizzare l’agevolazione fiscale. In particolare, si prevede che il credito d’imposta: - è fruibile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più per tutto il 2021; - è possibile esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta, ai sensi dell’art.122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) entro il 30 giugno 2021.
0 Comments
La Legge di bilancio 2021 apporta diverse modifiche al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Le novità riguardano l’incremento delle aliquote agevolative, degli investimenti max agevolati nonchè il prolungamento del periodo agevolato. Ecco in chiaro tutte le novità contenute nella Legge di bilancio 2021. Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentaliIl credito d’imposta in beni strumentali (bonus investimenti) è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020 e ha preso il posto di iper e super amm.to. Il bonus può essere richiesto anche dai contribuenti forfettari. Nello specifico sono sono agevolati gli investimenti:
L’agevolazione opera in percentuale sull’investimento effettuato. La percentuale applicata sull’investimento dipende dal tipo di investimento effettuato. In particolare:
Gli investimenti esclusiSono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
Le novità della Legge di bilancio 2021: novità credito d’imposta beni strumentaliLa Legge di bilancio 2021 innanzitutto proroga il credito d’imposta al 31 dicembre 2022 apportando diverse novità. La proroga arriva al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Investimenti ordinariPer gli investimenti ordinari materiali e immateriali ossia non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati da imprese e professionisti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione spetta:
Attenzione, per gli stessi beni, il credito d’imposta opera al 6% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022. Investimenti in beni materiali 4.0Per i beni materiali 4.0, allegato A della Legge di bilancio 2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto al:
Ad esempio rientrano in tale categoria beni quali software, piattaforme, applicazioni ecc. Il bonus, indipendente dalla tipologia di investimento effettuato, può essere utilizzato solo in compensazione in F24. In 3 quote annuali di pari importo. A decorrere:
Se l’investimento è effettuato a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0 La nuova disciplina qui in commento si applica agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020. Dunque è retroattiva. Si avvicina l’appuntamento con il versamento del saldo dell’IMU 2020. La data, salvo proroghe, è fissata al 16 dicembre, ma mai, come quest’anno, la scadenza è ricca di novità. A parte l’ormai metabolizzato accorpamento di IMU e TASI, ciò che maggiormente impatta su questo adempimento è la possibilità concessa ad alcune categorie di contribuenti di evitare il versamento dell’imposta. Si tratta dei soggetti che stanno subendo la crisi scatenatasi a seguito dell’epidemia da Coronavirus. Quali sono i soggetti esonerati dal versamento? Una delle scadenze di dicembre maggiormente sentita, perché interessa una vastissima platea di contribuenti, è il versamento della seconda rata (a saldo) dell’IMU. Da quest’anno l’IMU ha accorpato anche la vecchia TASI, in una sorta di fusione tra i due tributi operata con la legge di Bilancio 2020. Pertanto, i contribuenti, già lo scorso giugno si sono cimentati con nuove regole. Ora che si avvicina l’appuntamento con il versamento del saldo, per alcuni di essi, ci sono ulteriori e importantissime novità che si aggiungono a quelle che hanno impattato sulla prima rata. Il riferimento è alle norme contenute in alcuni decreti emergenziali emanati nelle scorse settimane con misure di sostegno ed aiuto alle categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi venutasi a determinare a causa dell’epidemia da Coronavirus. In realtà, le misure di cui si discute sono state decise ed approvate in vari momenti e hanno seguito l’andamento della curva dei contagi. Volendo fare una breve cronistoria, si parte dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che ha esentato dal pagamento della prima rata alcuni contribuenti tra cui i titolari di stabilimenti balneari, agriturismi, ostelli ed altre attività similari. Successivamente, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) oltre a confermare la suddetta esenzione anche per la seconda rata, ha disposto l’esonero del versamento, ma solo della rata di dicembre, per altre categorie di cui si dirà appresso. Infine, con i Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020) e Ristori bis (D.L. n. 149/2020), l’esonero per il versamento della rata di dicembre è stato esteso ad altre categorie economiche, interessate dalle chiusure e limitazioni disposti con i D.P.C.M. emanati a seguito della seconda ondata autunnale dell’epidemia. Esoneri contenuti nel decreto Agosto Come anticipato, il decreto Agosto (art. 78 D.L. n. 104/2020) ha previsto una serie di esoneri per il versamento della seconda rata IMU, alcuni dei quali sono a completamento di quanto già disposto per la rata di giugno, mentre altri riguardano categorie economiche non ancora interessate da provvedimenti di questo tipo. Infatti, sono stati esentati dal versamento della rata di dicembre gli immobili:
La condizione, che è sempre presente in tutte le disposizioni di cui si parla, è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali). Questi immobili erano già stati interessati da una norma agevolativa di pari tenore in occasione del versamento del primo acconto. Pertanto, si può affermare che per queste attività, per il 2020, non è dovuta alcuna imposta. Il decreto Agosto ha anche previsto nuove esclusioni, però, questa volta, con effetto solo sulla seconda rata. In particolare, sono interessati gli immobili:
Da segnalare anche che, per gli immobili di categoria D3 appena citati, l’esenzione si applicherà anche nel 2021 e 2022, salvo approvazione UE. Inoltre, con un’altra disposizione, sempre contenuta nel decreto Agosto (art. 78 bis) è stato previsto che, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola. E’ evidente che la precisazione, che ha effetto retroattivo, impatta sulla disciplina agevolativa IMU per queste categorie di contribuenti (i terreni posseduti da CD e IAP non sono soggetti all’imposta). Categorie esonerate con i decreti Ristori Pur confermando quanto previsto nel decreto Agosto, con i due decreti Ristori (Ristori e Ristori bis) il Legislatore ha ampliato le categorie interessate dall’esonero del versamento della seconda rata IMU. Nel dettaglio, con il Ristori (art. 9 del D.L. n. 137/2020), è stato abolito il versamento per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto, le stesse categorie che beneficiano del contributo a fondo perduto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi). E come per quella misura, anche per il versamento dell’IMU, l’esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla). Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Da ultimo, sull’argomento di cui si discute, è intervenuto anche il secondo decreto Ristori (art. 5 D.L. n. 149/2020). Tale norma ha previsto l’esenzione dal versamento della seconda rata IMU per le attività elencate nell’Allegato 2 al decreto, ma a differenza di tutti gli altri esoneri, per questi soggetti, l’agevolazione spetta solo se l’attività è ubicata in zona rossa. Conguaglio Imu 2020: spostato il termine al 28 febbraio La scadenza del Saldo Imu 2020 è confermata per il 16 dicembre ma, a causa del rinvio per i Comuni dell’aggiornamento delle aliquote, viene prorogato il termine per versare il conguaglio dell’imposta. Il contribuente potrà dunque attendere il 28 febbraio 2021 senza dover incorrere in alcuna sanzione o in pagamento di interessi. La disposizione è contenuta nella legge di conversione del decreto con il quale viene stabilita la proroga dello stato di emergenza da Covid-19. Sarà dunque possibile dilazionare il pagamento dell'imposta sulla casa in due tranche. Come sopra anticipato, la misura si è resa necessaria a fronte del rinvio al 31 dicembre 2020 del termine ultimo entro il quale i Comuni dovranno provvedere a inserire sul sito del Mef l’aggiornamento delle aliquote da applicare e il relativo regolamento. Lo spostamento del termine, normalmente fissato al 28 ottobre, per la delibera delle nuove aliquote, ha dunque avuto ripercussioni sulla scadenza per il pagamento di eventuali conguagli dell’imposta sulla casa. L’effetto di questo slittamento è che per il pagamento della seconda rata , fissata al 16 dicembre, si dovranno applicare le vecchie aliquote, nonostante l'approvazione della nuova Imu che ha fatto il suo ingresso a partire dal 1° gennaio 2020. Per calcolare l’importo che dovrà essere corrisposto il 16 dicembre si dovranno utilizzare le aliquote del 2019. Le regole dello scorso anno dovranno essere applicate anche per ciò che concerne le esenzioni e le agevolazioni. In sostanza, per la seconda rata, il contribuente pagherà la stessa cifra versata per l'acconto del 16 giugno 2020, per il cui calcolo si è fatto riferimento alla metà dell’importo dovuto a titolo di IMU e TASI nell’anno 2019. Chi sarà obbligato al pagamento della tassa sulla casa dovrà dunque tener conto della scadenza del 16 dicembre per il saldo e del 28 febbraio per il conguaglio. Per ulteriori informazioni
Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 scatta l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese. Ma non per tutti: l’adempimento non è necessario per le imprese che hanno già provveduto a segnalare il loro indirizzo PEC (se tuttora valido)
Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese la propria PEC (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni). Sono previste sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti. Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva. Le imprese sono invitate a: – verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC); – controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese; – in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese. Nelle istruzioni al bonus facciate 2020 è inserito un capoverso che tratta della rettifica (possibile) al bonifico parlante errato fatto per pagare le spese sostenute.
Ci sono due possibilità: Fare un nuovo bonifico corretto e parlante, oppure farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione sostitutiva che certifichi la corretta contabilizzazione dei corrispettivi. Il bonus facciate è la nuova detrazione spettante per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 con le prime indicazioni sull’utilizzo. La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, ripartite in 10 quote annuali di pari importo; non sono previsti limiti massimi di spesa. Spetta per i lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, purché ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Beneficiari sono tutti i contribuenti, residenti e non residenti. La legge di bilancio ha previsto un esonero contributivo del 100% per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.
L’esonero è attribuito, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi; non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve rispettare il massimale previsto dal “de minimis”. In materia di POS, il decreto fiscale cancella l’articolo 23 con la previsione di una sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione, a carico dell’esercente che nega il pagamento elettronico al consumatore.
Un emendamento al decreto fiscale 2020, approvato dalla Commissione Finanze della Camera, sposta a trimestrale la scadenza di presentazione dell’esterometro.
In dettaglio, la trasmissione telematica verrà effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il 1° gennaio 2020 entrerà in funzione il registratore dei corrispettivi telematico. L’obbligo, inizialmente a carico dei dettaglianti e assimilati con volume d’affari superiore a 400.000 euro, ora si estende anche ai restanti con volume d’affari inferiore. Vigeranno 6 mesi di regime transitorio, in cui si potranno anche emettere scontrini/ricevute fiscali cartacei, con successivo invio telematico dei corrispettivi tramite l’apposita funzionalità sul portale Fatture e corrispettivi di Agenzia delle Entrate. Per ulteriori informazioni
Nella manovra fiscale 2020 trova spazi il nuovo “bonus facciate“:
Una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne di casa o del condominio, in centro storico o periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni. La misura è stata introdotta per il solo anno 2020. La legge di bilancio 2020 aumenta le imposte catastali:
saliranno da 50 a 150 euro l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sulle vendite di case senza IVA; di contro si ridurranno da 200 a 150 euro per le vendite di immobili soggetti ad IVA. Bonus Sud 2019, fino al 31 dicembre sarà possibile beneficiare del credito d’imposta dal 25% e fino al 45% per gli investimenti in beni strumentali. Per l’accesso all’agevolazione, finalizzata ad incentivare gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno, è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione con i dati delle spese sostenute e che rientrano tra quelle ammesse al credito d’imposta per gli investimenti. Per il momento il bonus Sud è richiedibile per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019. Il bonus investimenti Sud 2019 è stato notevolmente modificato dalla data della sua introduzione e l’importo del credito d’imposta riconosciuto è stato elevato da un massimo del 20% fino al 45%. Il bonus Sud è stato introdotto dal 2016 e fino al 2019 per agevolare gli investimenti delle imprese con strutture produttive situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Per ulteriori informazioni
Dal 1° gennaio 2020 lo scontrino telematico diventa obbligatorio per tutti.
Per l’acquisto o l’adattamento del vecchio registratore di cassa gli esercenti potranno fruire di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura d’acquisto o di adattamento del registratore. Il pagamento deve essere tracciabile. La presentazione della domanda di accesso alla rottamazione ter (prorogata al 31 luglio 2019) blocca il recupero coattivo da parte dell’agente.
Inoltre permette il rilascio del certificato di regolarità fiscale e contributivo. Parte la 2° fase della rottamazione-ter.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa, con una nota sul proprio sito, che entro il 30 giugno i contribuenti interessati riceveranno dall’Amministrazione finanziaria una comunicazione nella quale viene indicato l’accoglimento o l’eventuale rigetto della dichiarazione di adesione, gli eventuali carichi che non possono rientrare nella definizione agevolata, l’importo o gli importi da pagare, la data o le date entro cui effettuare il pagamento. La prima rata dovrà essere versata entro il 31 luglio 2019. Dal 1° gennaio 2020 viene semplificato l’iter procedurale relativo all’emissione delle fatture in regime di non imponibilità nei confronti degli esportatori abituali.
Viene eliminato l’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Cambia anche la sanzione, che sarà proporzionale e percentuale: dal 100 al 200% dell’imposta. l 31 luglio è il nuovo termine è fissato per la rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e per il saldo e stralcio. Le domande potranno essere presentate da chi ha ricevuto la lettera del fisco tra il 2000 e il 2017. Per ulteriori informazioni
Dal 1° luglio partirà l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Un emendamento al decreto Crescita (in attesa di conversione) prevede che le sanzioni inerenti l’obbligo della trasmissione restino sospese per sei mesi. Esattamente non verrà sanzionato l’invio dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. L’IMU e la TASI devono essere versati generalmente in due rate di pari importo (50%):
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, come quest' anno, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. L'acconto, entro il prossimo 17 giugno, deve essere calcolato utilizzando le aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. Ai fini dell'acconto si deve tuttavia tener conto di eventuali variazioni, come ad esempio la modifica dell'utilizzo dell'immobile (2018 per esempio "a disposizione" e 2019 "abitazione principale"). Il versamento è effettuato con il mod. F24 o in alternativa con il mod. F24 semplificato per i non titolari di partita Iva. |