Cambiano le tempistiche di invio dei dati delle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Il decreto del MEF del 19 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.270 del 29-10-2020), all’art. 7 modifica a partire dal 2021 i termini ordinari di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In particolare, comunicazione entro gennaio 2021 per le informazioni dei documenti fiscali del 2020 e invio entro la fine del mese successivo alle operazioni a partire dal 1° gennaio. Con questo decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce indicazioni sulle modifiche alla modalità di trasmissione delle informazioni e sulle scadenze. Prima di tutto occorre ricordare che non vi sono modifiche per quanto riguarda i dati dell’anno 2020. Infatti, i dati dei documenti fiscali relativi alle spese sanitarie corrisposte nel 2020 devono essere inviati e trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro la fine di gennaio 2021, mentre per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 sempre entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale. Nuovo calendario di invio dei dati al sts con cadenza mensile La nuova modalità di trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, è indicata all’art. 7 del Decreto, che prevede quanto segue: La trasmissione dei dati di cui all’art 2 del presente decreto è effettuata:
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Di seguito, comunicato n° 269 27/11/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze: Le principali novità riguardano:
Per ulteriori informazioni:
Le prossime scadenze per i versamenti di acconti IRPEF e IRAP del 30 novembre sono rinviate al 30 aprile 2021 per i titolari di partita Iva che esercitano attività economiche per i quali sono stati approvati gli ISA operanti in zona rossa, nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del Ristori bis e in zona arancione, esercenti l’attività di gestione di ristoranti, con il differimento esteso anche ai soggetti forfettari e minimi nonché ai soci di società di persone e soci trasparenti in Srl.
Tuttavia, Il decreto ristori ter potrebbe contenere una nuova proroga delle scadenze fiscali. Si parla di dichiarazione dei redditi 2020 e della pace fiscale. Si parla, anche, di una rottamazione quater delle cartelle esattoriali relativa ai ruoli emessi dal 2018 al 2020. Non è un click day, il contributo è uguale per tutti e sarà versato direttamente sul conto corrente. Arriva il nuovo Bonus Sicilia, una delle misure di sostegno al sistema produttivo previste da Piano Covid della Regione Siciliana. La dotazione finanziaria è di 125 milioni di euro, provenienti dal PO FESR Sicilia 2014/2020, nell’ambito dell’Azione 3.1.1.04a, per sostenere la riduzione di fatturato delle imprese nel periodo di sospensione dell’attività a causa del lockdown, come previsto dal Piano Covid presentato nelle scorse settimane dalla Regione Siciliana. Il contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 3500 euro per ciascuna impresa richiedente, è concesso con una procedura semplificata, attraverso la piattaforma informatica dedicata SiciliaPEI. Lo sportello per la compilazione e trasmissione delle istanze resterà aperto dalle ore 12 del 9 novembre fino alle ore 11.59 del 16 novembre 2020. Il contributo è rivolto sia alle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che avevano già completato l’istanza sulla piattaforma SiciliaPEI, sia a tutte le altre microimprese siciliane in possesso dei requisiti previsti (che non sono cambiati):
Le aziende che avevano già inviato correttamente la domanda prima della mezzanotte del 4 ottobre devono compilare solo il nuovo modulo previsto, mentre tutte le altre microimprese devono presentare l’istanza completa (e chi non l’ha ancora fatto deve prima attivare l’identità digitale SpiD per potere accedere a SiciliaPei). Tutti devono autocertificare di essere in regola con i versamenti Inps, Inail e Cassa edile. Il contributo effettivo del nuovo Bonus Sicilia, uguale per tutti, sarà concesso dividendo la dotazione finanziaria complessiva per il numero di domande correttamente presentate entro i termini. L’importo sarà erogato direttamente sul conto corrente indicato dalle aziende su SiciliaPei, senza ulteriori richieste. Per ulteriori informazioni
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda7/11/2020 Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto Ristori, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (introdotto dall'art.28 del Decreto Rilancio), viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.
È cancellata la seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui svolgono le loro attività le categorie interessate dalle restrizioni (allegato 1 del Decreto Ristori), a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto Ristori. Beneficiari Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Presentazione delle istanze ed erogazione del contributo I beneficiari riceveranno i contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Il contributo è erogato previa presentazione della domanda per quelle attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi (con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze), mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, e comunque per un importo massimo di 150.000 euro, in funzione del settore di attività dell’esercizio. Per ulteriori informazioni:
Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 scatta l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese. Ma non per tutti: l’adempimento non è necessario per le imprese che hanno già provveduto a segnalare il loro indirizzo PEC (se tuttora valido)
Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese devono comunicare telematicamente al Registro delle imprese la propria PEC (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni). Sono previste sanzioni pecuniarie per i soggetti inadempienti. Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva. Le imprese sono invitate a: – verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC); – controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese; – in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese. Arriva "BonuSicilia": contributo a fondo perduto fino a 35.000 € per le sole aziende siciliane18/9/2020 La Regione Siciliana ha lanciato lo strumento "BonuSicilia" con il quale intende sostenere il sistema produttivo siciliano colpito dall’emergenza Covid-19, attraverso un contributo a fondo perduto destinato alle microimprese artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere. L’agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, è concessa attraverso un bando. Con BonuSicilia la Regione si pone l'obiettivo di fornire liquidità alle aziende più piccole, per compensare la riduzione di fatturato sofferta durante il lockdown, come previsto dalla Legge di stabilità regionale 2020-2022. Le risorse finanziarie (europee, nazionali e regionali) provengono da una specifica riprogrammazione del Programma Operativo Fesr Sicilia 2014/2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19. BonuSicilia prevede un contributo a fondo perduto così strutturato:
Per ulteriori informazioni
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcuni interpelli aventi ad oggetto il nuovo superbonus 110%.
Tra i chiarimenti dati dall’Agenzia in merito “Superbonus del 110%”, con riferimento alle modalità di utilizzo dell’agevolazione si segnala: lo sconto in fattura è limitato al corrispettivo dovuto al fornitore (100% della spesa), pur attribuendo al fornitore il credito d’imposta del 110% della spesa;
La cessione del credito può essere esercitata anche successivamente al primo anno di utilizzo, interessando le rate residue; se più soggetti sostengano la spesa sullo stesso immobile, e per le spese su parti comuni condominiali, ciascun soggetto può decidere in autonomia l’utilizzo del credito. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, chiarisce che sono ammessi al superbonus del 110%, introdotto (Dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 e in vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) anche familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile, qualora abbiano sostenuto la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a disposizione.
Tali soggetti possono usufruire dell’agevolazione se sono conviventi alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Gli interventi ammessi al Superbonus sono:
Possono beneficiare del superbonus 110%:
La detrazione del 110% può essere:
Nel caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, il soggetto interessato deve chiedere il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi, a cura di un soggetto a tal fine abilitato. Si attende ora l’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni. Resto al Sud sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno. L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 45 anni. Cosa finanzia:
Con l’approvazione definitiva del Decreto Rilancio in Senato sono state introdotte o confermate alcune importanti novità che riguardano gli incentivi Resto al Sud. Vediamole nel dettaglio. Aumenta il fondo perduto e il finanziamento massimo, confermato il contributo liquidità Novità importante per gli incentivi di Resto al Sud. Migliorano infatti le condizioni di accesso alle agevolazioni per chi presenta la domanda a partire dal 19 luglio 2020. In particolare:
Inoltre è stato confermato (art. 245) che le imprese finanziate con Resto al Sud possono ottenere, al completamento del loro progetto, un ulteriore contributo a fondo perduto:
Lo Studio Fazio offre attività di consulenza e supporto per le varie fasi di accesso all'agevolazione, che vanno dalla fase di redazione del Business Plan alla presentazione della domanda ed alla gestione dei vari adempimenti che permettono di percepire il contributo. Contattaci per maggiori informazioni
Confermato nel Decreto Rilancio il superbonus al 110% per i lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (anche su alcune seconde case). Possibile usufruire sia dello sconto in fattura, sia della cessione del credito, anche ad una banca. La cessione del credito, peraltro, è prevista anche per altre nuove agevolazioni fiscale previste per l’emergenza Coronavirus, come i crediti d’imposta sull’affitto di commercianti e PMI, o quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro. Tempistica Come noto, La possibilità di applicare sconto in fattura o cessione del credito riguarda i lavori sostenuti nel 2020 e nel 2021. Si applica a tutti i lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per i quali è prevista la nuova detrazione al 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. E’ prevista anche per altri interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, rischio sismico. Quali lavori
Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 505 e via dicendo, a ognuno dei lavori di applica l’agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate). Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.
Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. E’ in ogni caso necessario attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con le modalità attuative. La norma del dl rilancio prevede anche le regole relative a controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite. Per ulteriori informazioni:
Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nella scia degli altri provvedimenti per affrontare l’emergenza economico/sociale a seguito del blocco totale disposto per il coronavirus, reca nuove disposizioni, ne riprende e ne modifica altre già in vigore, con il medesimo obiettivo di sostenere la liquidità di imprese e famiglie, duramente colpite nel periodo di emergenza.
Fra i tanti provvedimenti, viene riproposta una ancora più lunga proroga del pagamento delle rate della cosiddetta “pace fiscale” (Rottamazione-ter, e “Saldo e stralcio”). Il primo differimento dei termini di pagamento delle rate della definizione agevolata, è stato previsto al 31 maggio 2020 dall’articolo 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). La nuova disposizione del decreto “Rilancio” (art. 154) introduce una serie di modifiche all’art. 68 del citato decreto “Cura Italia” stabilendo, tra le altre, un nuovo differimento dal 31 maggio al 10 dicembre 2020 (senza interessi e sanzioni) dei termini di pagamento delle rate. L’articolo 154 alla lettera b) stabilisce inoltre, che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché di cinque rate anche non consecutive. Proroga rottamazione ter: nuove date Con riferimento alla cosiddetta “pace fiscale”, la lett. c) dell’ articolo 154 del decreto “Rilancio”, ha sostituito il comma 3 dell’art. 68 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), e di conseguenza, consente che il versamento di tutte le rate delle definizioni agevolate in scadenza nell’anno in corso, possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Viene anche fatta una importante precisazione ovvero, che tale a tale ultimo termine, non si applica la prevista tolleranza di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018. Si vuole garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori. Risulta anche interessante la disposizione della lettera d) dell’art. 154 che sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto. In pratica i debitori decaduti nel 2019, potranno dilazionare il debito ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973 Va ricordato che in caso di versamento effettuato oltre il termine del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà, e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Le rate della rottamazione ter Entrando nel dettaglio dei versamenti, chi ha presentato la domanda di adesione alle rottamazione entro il 30 aprile 2019, ha avuto la prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché sabato. Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Chi invece è rientrato in modo automatico nella “rottamazione-ter” ha avuto la prima e la seconda rata, scadute il 30 novembre, e le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020. Chi infine ha presentato la domanda entro il 31 luglio 2019, a seconda della scelta effettuata, il debito poteva essere estinto in un’unica soluzione (con scadenza al 30 novembre 2019), oppure con un piano di dilazione che prevede fino ad un massimo di 17 rate consecutive di cui la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019, pari al 20% delle somme complessivamente dovute, e le restanti 16, di pari importo, da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Il piano poteva prevedere anche un massimo di 9 rate consecutive di pari importo, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultavano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso la prima rata del piano, è scaduta il 30 novembre 2019, le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e del 2021. Saldo e stralcio: le rate in scadenza Il decreto “Rilancio” è intervenuto anche sulla disciplina del “Saldo e stralcio” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020. Si ricorda che il saldo e stralcio ha previsto una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti (persone fisiche) in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del decreto “Rilancio”, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore effettuerà il versamento integrale delle stesse entro il 10 dicembre 2020. Come per la rottamazione, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018. Il versamento effettuato oltre il termine del 10 dicembre 2020, determinerà la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente. Per quanto riguarda le scadenze del saldo e stralcio, la prima o unica rata è scaduta il 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre perché sabato. Se si è optato per il pagamento rateale, le successive quattro rate sono così suddivise: · 20% con scadenza il 31 marzo 2020; · 15% con scadenza il 31 luglio 2020; · 15% con scadenza il 31 marzo 2021; · il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In breve le novità fiscali previste dal decreto Rilancio, in GU n. 128 del 19 maggio 2020.
Il decreto appena approvato introduce un indennizzo per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dall’emergenza Covid-19.
Il contributo sarà calcolato in percentuale, dal 20 al 10%, in base al totale di ricavi e compensi. Beneficiari sono imprese e professionisti, con fatturato fino a 5 milioni di euro, che hanno subito perdite pari almeno a due terzi di fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti sopra descritti. E’ previsto comunque un importo minimo da ricevere: 1.000 euro per ditte individuali, 2.000 per gli altri soggetti. Al fine di ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio approvato il 13 maggio 2020, gli interessati devono presentare domanda attestando i requisiti richiesti. La domanda andrà presentata in modalità telematica ed ha un intervallo di tempo pari a 60 a partire dalla data in cui verrà disposta dall’Agenzia delle Entrate, allegando, ove richiesto, un’autocertificazione di regolarità antimafia. L’accredito sarà fatto direttamente da Agenzia delle entrate sul c/c dell’interessato, in seguito saranno fatti controlli, in caso di non spettanza l’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% ed interessi. L’INAIL e l’ISS hanno predisposto delle linee guida per la riapertura dei ristoranti.
Nel documento del 12 maggio 2020, oltre al distanziamento dei tavoli (non inferiore a 2 metri e garantendo comunque tra i clienti durante il pasto una distanza in grado di evitare la trasmissione di droplets e per contatto tra persone, inclusa la trasmissione indiretta tramite stoviglie, posaterie, ecc.), le raccomandazioni a:
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